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Ordinanza

Ordinanza n. 1705/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Istanza di ricusazione dei magistrati della Sezione Seconda investiti del giudizio relativo all’impugnazione di atti paesaggistici ed edilizi, nonché, nel giudizio principale, autorizzazione paesaggistica semplificata e successivi atti comunali di vigilanza edilizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio principale i ricorrenti avevano impugnato un’autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata dal Comune di Garda alla società controinteressata, il silenzio del Ministero della Cultura e, con motivi aggiunti, atti comunali relativi alla vigilanza edilizia e a un sopralluogo. Essi hanno proposto istanza di ricusazione, ai sensi degli artt. 18 c.p.a. e 51, comma 1, n. 4, c.p.c., nei confronti dei magistrati della Sezione Seconda che avevano composto il collegio autore di una precedente sentenza semplificata, resa in un diverso ricorso concernente la medesima iniziativa edilizia. Secondo i ricusanti, la precedente decisione avrebbe fatto perdere ai magistrati l’imparzialità necessaria, poiché essi si erano già pronunciati sulla stessa complessiva vicenda, nonostante fosse stata prospettata la riserva di proporre motivi aggiunti. È stata inoltre chiesta la sospensione del giudizio principale. Le parti resistenti hanno eccepito la tardività e l’infondatezza dell’istanza, rilevando la diversità dei due giudizi, delle parti e degli atti impugnati. Nel corso del procedimento il decesso di uno dei magistrati ricusati e il trasferimento di un altro hanno inoltre determinato sopravvenuti profili di improcedibilità.

La decisione

Il TAR ha respinto definitivamente l’istanza di ricusazione e ha disposto la restituzione del fascicolo alla Sezione Seconda. In via preliminare ha rilevato che l’istanza presentava profili di tardività, poiché i fatti posti a fondamento della ricusazione erano già conosciuti quando i medesimi magistrati avevano partecipato alla precedente camera di consiglio cautelare del giudizio principale, senza che fosse stata proposta alcuna ricusazione entro il termine previsto dall’art. 18, comma 2, c.p.a.; ha inoltre rilevato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto al magistrato deceduto e, di fatto, anche rispetto a quello trasferito, non potendo più essere ricostituito il collegio originario. Il Collegio ha tuttavia deciso nel merito, ritenendo l’istanza manifestamente infondata. L’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., applicabile tramite l’art. 18 c.p.a., configura una causa tassativa di astensione soltanto quando il giudice abbia conosciuto della stessa identica causa in altro grado del medesimo processo. La precedente sentenza riguardava invece un giudizio formalmente e sostanzialmente distinto: i ricorsi avevano numeri di ruolo diversi, le parti non coincidevano integralmente e soprattutto erano diversi i provvedimenti impugnati. Non è quindi sufficiente che più giudizi derivino dalla medesima iniziativa edilizia o dalla stessa vicenda fattuale. Il richiamo all’Adunanza Plenaria n. 2/2009 è stato ritenuto inconferente, poiché quel principio riguarda sempre il medesimo giudizio, anche quando la ripetuta partecipazione del giudice avvenga nello stesso grado in sede di rinvio dopo l’annullamento della precedente sentenza. Eventuali errori della precedente sentenza avrebbero dovuto essere fatti valere con l’appello e non mediante ricusazione; inoltre, il Consiglio di Stato aveva respinto l’istanza cautelare proposta contro quella sentenza. I ricusanti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per ciascuna delle due parti resistenti, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 18 c.p.a.

    Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile.

    Disciplina specificamente la ricusazione nel processo amministrativo, imponendo il rispetto dei requisiti formali, dei motivi specifici e del termine di proposizione; consente al collegio investito della controversia una delibazione sommaria sulla prosecuzione del giudizio e rimette la decisione definitiva a un collegio appositamente costituito, previa sostituzione del magistrato ricusato.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.

    Consente l’integrazione della disciplina processuale amministrativa con le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, incluse quelle sull’inammissibilità della ricusazione tardiva.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il giudice ha l’obbligo di astenersi ... se ... ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo.

    La causa di astensione obbligatoria è tassativa e ricorre soltanto quando il giudice abbia già conosciuto della stessa identica causa in altro grado del medesimo processo; non si estende a giudizi diversi, anche se originati dalla medesima vicenda concreta.

  • art. 52 c.p.c.

    Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

    Richiede che la ricusazione sia proposta con motivi specifici e mezzi di prova nel rispetto dei termini processuali previsti.

  • art. 53 c.p.c.

    Sulla ricusazione decide ... il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale.

    La ricusazione di un componente del collegio è decisa da un collegio diverso, appositamente costituito e senza la partecipazione del magistrato ricusato.

  • art. 54, comma 2, c.p.c.

    La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell’articolo 52.

    La violazione dei requisiti formali o temporali determina l’inammissibilità dell’istanza; nel processo amministrativo la regola integra l’art. 18 c.p.a.

  • art. 60 c.p.a.

    L’eventuale erroneità della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, nonostante la riserva di motivi aggiunti, deve essere fatta valere mediante gli ordinari strumenti di impugnazione e non attraverso l’istanza di ricusazione.

Massime di principio

  • La causa di astensione obbligatoria prevista dall’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l’art. 18 c.p.a., ricorre solo quando il giudice abbia conosciuto della stessa identica causa in altro grado del medesimo processo; non è sufficiente che il giudice abbia deciso precedenti ricorsi derivanti dalla medesima vicenda fattuale o dalla stessa iniziativa amministrativa.
  • Le cause di ricusazione previste dall’art. 51 c.p.c. sono tassative e non possono essere estese in via analogica o interpretativa a situazioni non espressamente contemplate, anche quando il ricorrente ritenga compromessa l’imparzialità del giudice per la precedente trattazione di un giudizio diverso.
  • Nel processo amministrativo l’istanza di ricusazione deve essere proposta nel rispetto dei requisiti formali, dell’indicazione specifica dei motivi e dei mezzi di prova e del termine previsto dall’art. 18, comma 2, c.p.a.; la mancata proposizione tempestiva, quando i fatti posti a fondamento erano già conosciuti, determina la decadenza e l’inammissibilità dell’istanza.
  • La proposizione della ricusazione nel processo amministrativo non sospende automaticamente il giudizio: il collegio investito della controversia può disporne la prosecuzione quando, a sommario esame, ritenga l’istanza inammissibile o manifestamente infondata; la decisione definitiva spetta poi a un collegio diverso, appositamente costituito.
  • Gli eventuali errori commessi dal collegio nella precedente decisione devono essere fatti valere mediante l’impugnazione della decisione stessa e non possono essere trasformati in una causa di ricusazione, quando il nuovo giudizio abbia oggetto, parti o petitum diversi.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaAutorizzazione paesaggisticaTitoli abilitativi edilizi
RamiProcesso amministrativoBeni culturali e paesaggioEdilizia
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelarePrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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