Ordinanza n. 1469/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'esecuzione in parte qua del decreto ingiuntivo n. 1603/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Tivoli in data 03/11/2023, pubblicato in data 09/11/2023 e dichiarato definitivamente esecutivo in data 13/01/2024, giusta esibito decreto di esecutorietà pronunciato dal predetto Tribunale, recante condanna del Comune di Orsoli, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore della Società ricorrente, “della somma di € 58.329,44, oltre gli interessi convenzionali, nonché le spese di questa procedura, che si liquidano in € 406,50 per spese, in € 2.242,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito nel merito il giudizio di ottemperanza e ha disposto un incombente istruttorio. La società ricorrente deve dichiarare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza se permane l'interesse alla definizione del giudizio. La segreteria è stata incaricata di comunicare il provvedimento. Il giudice si è riservato ogni ulteriore decisione all'esito del riscontro della parte.
Atto impugnato: mancata esecuzione, in parte qua, del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo recante condanna del Comune al pagamento di una somma di denaro
Esito
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione, in parte qua, di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Tivoli e divenuto definitivamente esecutivo, con il quale il Comune è stato condannato al pagamento di € 58.329,44, oltre interessi convenzionali e spese processuali. Il Comune non si è costituito. Prima di definire il giudizio, il TAR ha ritenuto necessario verificare se persista l'interesse della ricorrente alla decisione nel merito, disponendo che la stessa specifichi tale circostanza entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La ricorrente è stata inoltre avvisata che l'ingiustificata mancata ottemperanza all'incombente istruttorio potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicabile.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 64, comma 4, c.p.a.
La mancata e ingiustificata ottemperanza all'ordine istruttorio può essere valutata dal giudice ai fini della decisione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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