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Ordinanza

Ordinanza n. 1469/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'esecuzione in parte qua del decreto ingiuntivo n. 1603/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Tivoli in data 03/11/2023, pubblicato in data 09/11/2023 e dichiarato definitivamente esecutivo in data 13/01/2024, giusta esibito decreto di esecutorietà pronunciato dal predetto Tribunale, recante condanna del Comune di Orsoli, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore della Società ricorrente, “della somma di € 58.329,44, oltre gli interessi convenzionali, nonché le spese di questa procedura, che si liquidano in € 406,50 per spese, in € 2.242,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.”.

Giustizia amministrativa202405962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito nel merito il giudizio di ottemperanza e ha disposto un incombente istruttorio. La società ricorrente deve dichiarare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza se permane l'interesse alla definizione del giudizio. La segreteria è stata incaricata di comunicare il provvedimento. Il giudice si è riservato ogni ulteriore decisione all'esito del riscontro della parte.

TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, in parte qua, del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo recante condanna del Comune al pagamento di una somma di denaro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione, in parte qua, di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Tivoli e divenuto definitivamente esecutivo, con il quale il Comune è stato condannato al pagamento di € 58.329,44, oltre interessi convenzionali e spese processuali. Il Comune non si è costituito. Prima di definire il giudizio, il TAR ha ritenuto necessario verificare se persista l'interesse della ricorrente alla decisione nel merito, disponendo che la stessa specifichi tale circostanza entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La ricorrente è stata inoltre avvisata che l'ingiustificata mancata ottemperanza all'incombente istruttorio potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicabile.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La mancata e ingiustificata ottemperanza all'ordine istruttorio può essere valutata dal giudice ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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