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Ordinanza

Ordinanza n. 1468/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, passata in stato di cosa giudicata, notificata alla amministrazione resistente in data 7.9.2022, resa tra il ricorrente e l'amministrazione resistente in esito al giudizio rubricato al NRG -OMISSIS- e pubblicata in data 7.7.2022, nella parte in cui condanna il Comune resistente a pagare all'odierno ricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfettario in misura del 15%.

Giustizia amministrativa202313871

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Comune nell’esecuzione della sentenza della Corte di cassazione, limitatamente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione, nei confronti del Comune di Trapani, di una sentenza passata in giudicato della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, notificata all’amministrazione il 7 settembre 2022. Il giudicato condanna il Comune al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre agli accessori di legge e al rimborso forfettario del 15%. Il Comune non si è costituito in giudizio. Il TAR, prima di definire il giudizio di ottemperanza, ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una specificazione circa la persistenza dell’interesse alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, invitando il ricorrente a dichiarare entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza se persiste l’interesse alla definizione del giudizio. Il giudice ha preavvisato che l’ingiustificata mancata ottemperanza all’ordine istruttorio potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. La segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dal TAR nell’ambito della disciplina processuale applicabile all’acquisizione della dichiarazione della parte ricorrente.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il giudice preavvisa che l’ingiustificata inosservanza dell’ordine istruttorio potrà essere valutata ai fini della decisione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la disposizione degli incombenti istruttori necessari alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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