Cassazione Penale, Ordinanza n. 15423/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla affermazione della responsabilità penale. La censura, in sostanza, mirava a contestare la conferma della responsabilità nonostante l'accordo sulla pena raggiunto in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, nel caso di sentenza resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., in sede di legittimità sono deducibili solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo. Il motivo proposto non rientrava in tali ipotesi e non era prospettata alcuna pena illegale; di conseguenza l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello, il controllo di legittimità è limitato alle doglianze sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della decisione rispetto all'accordo; non sono proponibili censure estranee a tali ambiti.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile in cassazione quando la sentenza derivi da concordato in appello, salvo i limiti propri del sindacato ammesso.
Norma incriminatrice del reato contestato, richiamata solo per individuare il titolo di responsabilità oggetto del concordato.
Disposizione richiamata dalla Corte quale base del concordato in appello e limite al ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in tale forma.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa in appello a seguito di concordato sulla pena, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che incidono sulla validità dell'accordo o sulla corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
- Non possono essere dedotte in cassazione questioni che erano oggetto di motivi di appello rinunciati per effetto dell'accordo sulla pena, neppure se rilevabili d'ufficio, salvo i limiti espressamente ammessi dalla giurisprudenza.
- La verifica di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce, di regola, un motivo autonomo di ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. quando non si denunci una pena illegale o altra anomalia consentita.
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestare l'affermazione di responsabilità è inammissibile se la sentenza impugnata deriva da un concordato in appello e non si deduce alcun vizio relativo al consenso, alla volontà o alla difformità del provvedimento rispetto all'accordo.
- La pena concordata è sindacabile in cassazione solo se trasfusa in illegalità della sanzione inflitta; in difetto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
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