Cassazione Penale, Ordinanza n. 17093/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata resta quindi ferma quanto al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per il mancato giudizio di prevalenza di tali attenuanti sull'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 1, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che il bilanciamento tra circostanze è valutazione discrezionale di merito sindacabile in cassazione solo per mancanza di motivazione, arbitrarietà o manifesta illogicità. Ha inoltre richiamato la possibilità di motivazione congrua anche mediante riferimento a uno solo dei parametri dell'art. 133 c.p.
Norme richiamate
Viene richiamata solo come aggravante oggetto del giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche.
È indicato come parametro che può sorreggere la motivazione sulla scelta del giudice di merito in tema di dosimetria della pena e bilanciamento tra circostanze.
È la base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nel merito, salvo che la motivazione sia assente, meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
- Il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche non integra di per sé vizio di legittimità se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua sulla adeguatezza della pena e ha valorizzato anche uno solo dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Le censure che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del bilanciamento tra circostanze o della dosimetria della pena sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità quando investono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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