Cassazione Penale, Ordinanza n. 29701/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro dell'11/09/2025. Dal testo emerge un motivo unico, imperniato sull'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La censura è stata ritenuta generica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva già affrontato il punto valorizzando sia la sussistenza della recidiva sia l'abitualità della condotta. Il ricorrente contestava dunque, in sostanza, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, chiedendo una diversa valutazione di tali profili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse generico e mirato a sollecitare una rivalutazione di merito delle apprezzate condizioni ostative al riconoscimento dell'art. 131-bis c.p., in particolare recidiva e abitualità del comportamento. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, osservando che la motivazione di merito ne aveva escluso l'applicabilità in ragione della recidiva e dell'abitualità del comportamento, senza vizi logici rilevabili in cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3000.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la motivazione di merito sull'esclusione della particolare tenuità del fatto, senza individuare specifici vizi logici o giuridici.
- La valutazione circa la sussistenza della recidiva e dell'abitualità del comportamento, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, non è suscettibile di una autonoma rivalutazione in sede di legittimità.
- L'esclusione dell'art. 131-bis c.p. può essere legittimamente fondata dal giudice di merito su elementi quali recidiva e abitualità della condotta, quando tali apprezzamenti risultino adeguatamente motivati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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