Sentenza n. 7210/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis) n. 16566/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per 315 unità di personale non dirigenziale, nella parte relativa al profilo ST54 di assistente tecnico per le lavorazioni, nonché atti connessi; in appello, sentenza del TAR Lazio, Sez. I bis, n. 16566/2024 che aveva respinto l’impugnazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Quindici candidati hanno impugnato la graduatoria finale e gli atti della procedura concorsuale per il reclutamento di personale da destinare all’Arsenale militare marittimo di Taranto, sostenendo di essere stati illegittimamente esclusi dalla fase di accertamento dei requisiti fisici nonostante avessero ottenuto almeno 21/30 nella prova scritta. Hanno contestato la soglia di 24 punti indicata per il profilo ST54, ritenendola un criterio di sbarramento ulteriore, introdotto con una nota ministeriale del 7 luglio 2023 e non previsto dal bando né dalla normativa. In appello hanno dedotto violazione e omessa o erronea applicazione dell’art. 15, commi 2 e 3, d.P.R. 487/1994 e dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001, richiamando anche la disciplina sopravvenuta dell’art. 4, comma 9, d.l. 25/2025. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per mancata prova di una collocazione utile e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’unico motivo d’appello e ha confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’art. 15 d.P.R. 487/1994 e l’art. 35 d.lgs. 165/2001 disciplinino la graduatoria finale di merito, senza imporre la formazione e pubblicazione di una graduatoria provvisoria intermedia comprensiva di tutti i candidati che abbiano superato la soglia di sufficienza. In base all’art. 7, comma 13, del bando, il superamento di 21/30 era condizione necessaria ma non sufficiente per accedere agli accertamenti fisici: tra i candidati sufficienti doveva essere selezionato, in ordine decrescente di punteggio, un numero pari ai posti del profilo (74), aumentato del 20%, includendo gli eventuali ex aequo all’ultimo posto utile. Il punteggio di 24,00 era dunque quello conseguito dall’ultimo candidato ammesso secondo la lex specialis, non una soglia autonomamente introdotta dall’amministrazione. Il richiamo alla deroga temporanea del d.l. 25/2025 è stato ritenuto inconferente: essa riguarda il limite dei candidati idonei nelle graduatorie finali approvate nel 2024 e 2025, non le graduatorie provvisorie endoprocedimentali, e non incide sull’ammissione regolata dal bando. Il Collegio ha prescisso, in applicazione della ragione più liquida, dall’eccezione ministeriale di inammissibilità per difetto di interesse. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 15, commi 2 e 3, d.P.R. 487/1994
Le fonti che regolano lo svolgimento dei concorsi pubblici richiamate dai ricorrenti sia in primo grado che in grado di appello (art. 15 e ss. del d.P.R. n. 487 del 1994 e l’art. 35 del d. lgs. n. 165 del 2001) si riferiscono alla sola graduatoria finale di merito e non impongono la formazione e pubblicazione di una graduatoria provvisoria ed endoconcorsuale che comprenda tutti i candidati che abbiano raggiunto la sufficienza nelle prove intermedie.
La disciplina dell’art. 15 riguarda la graduatoria finale di merito e non impone una graduatoria provvisoria intermedia che includa tutti i candidati con prova sufficiente.
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001
In disparte la novità della censura, che richiama una disposizione successiva non solo alla procedura concorsuale per cui è causa ma addirittura alla sentenza di primo grado, la disposizione invocata si limita ad introdurre una deroga temporanea (con riguardo alle graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025) al regime ordinario delle graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici e non riguarda le graduatorie provvisorie ed endoprocedimentali quale quella per cui è causa.
La disposizione, nella deroga temporanea considerata, incide sul regime delle graduatorie finali di merito e non si applica alle graduatorie provvisorie endoprocedimentali.
In disparte la novità della censura, che richiama una disposizione successiva non solo alla procedura concorsuale per cui è causa ma addirittura alla sentenza di primo grado, la disposizione invocata si limita ad introdurre una deroga temporanea (con riguardo alle graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025) al regime ordinario delle graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici e non riguarda le graduatorie provvisorie ed endoprocedimentali quale quella per cui è causa.
La deroga temporanea prevista per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 non concerne la graduatoria intermedia della procedura in esame.
art. 7, comma 13, bando di concorso
In applicazione di tale previsione, l’amministrazione era tenuta a individuare, tra i candidati che avessero conseguito almeno 21/30 nella prova scritta e secondo l’ordine decrescente del punteggio riportato, un numero di concorrenti pari ai posti messi a concorso per il profilo considerato (74 unità per il profilo di assistente tecnico alle lavorazioni, ai sensi dell’art. 1 del bando), aumentato del 20 per cento e comprensivo degli eventuali candidati classificatisi ex aequo all’ultimo posto utile.
Il punteggio minimo di 21/30 consente di concorrere alla selezione per la fase successiva, ma l’ammissione è limitata al numero di candidati previsto dal bando: posti messi a concorso aumentati del 20%, con inclusione degli ex aequo all’ultimo posto utile.
Massime di principio
- La sufficienza conseguita in una prova concorsuale intermedia non attribuisce, da sola, il diritto di accedere alla fase successiva quando la lex specialis preveda anche una selezione numerica dei candidati secondo l’ordine decrescente dei punteggi e un contingente massimo di ammessi.
- Il punteggio dell’ultimo candidato ammesso in base a un criterio di selezione numerica stabilito dal bando costituisce la soglia risultante dall’applicazione della lex specialis, non un autonomo sbarramento introdotto successivamente dall’amministrazione.
- Le disposizioni sulla graduatoria finale di merito non impongono, in assenza di una specifica previsione, la formazione e pubblicazione di una graduatoria intermedia che comprenda tutti i candidati che abbiano superato la soglia di sufficienza nelle prove precedenti.
- Una deroga normativa temporanea riferita alle graduatorie finali di merito non si estende alle graduatorie provvisorie o endoprocedimentali, se la disposizione non le ricomprende.
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