Cassazione Penale, Ordinanza n. 02378/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che le censure erano non deducibili perché dirette contro il trattamento sanzionatorio concordato dalle parti e contro una determinazione della pena non illegale. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La decisione riguarda due imputati che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Bologna del 20 giugno 2025. Dal testo emerge che la pronuncia impugnata era il risultato di un accordo delle parti sul trattamento sanzionatorio, relativo al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. I ricorsi censuravano l'asserita omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e la determinazione della pena; si lamentava, in sostanza, che la pena fosse stata quantificata senza adeguata motivazione. La Corte osserva tuttavia che le doglianze non attengono a una pena illegale, ma a profili incompatibili con il concordato sanzionatorio, che presuppone il consenso dell'imputato.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie richiamata è quella per cui la sentenza impugnata è stata resa; il testo evidenzia che l'accordo sanzionatorio proveniva dallo stesso imputato e presupponeva il suo consenso in relazione a tale reato.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito con concordato sanzionatorio, le doglianze che investono il trattamento sanzionatorio risultato dell'accordo delle parti sono, di regola, incompatibili con il consenso prestato dall'imputato e non possono essere utilmente dedotte in cassazione.
- La censura sulla determinazione della pena è inammissibile quando non si prospetta una pena illegale, ma solo una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio concordato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando l'impugnazione riguarda un accordo sanzionatorio accettato dall'imputato, la motivazione sulla pena può essere censurata solo nei limiti in cui emerga un vizio relativo alla legalità della pena, non alla sua mera congruità.
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