Cassazione Penale, Sentenza n. 24296/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello denunciando vizi di motivazione e violazioni di legge: 1) mancata o generica motivazione perché la sentenza di merito avrebbe sostanzialmente replicato parti dell'ordinanza cautelare senza autonoma valutazione; 2) carenza degli elementi costitutivi del reato associativo (art. 416 c.p.), sostenendo che i fatti erano episodi isolati e non una associazione; 3) travisamento della prova rispetto al reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), lamentando che il Nasti si sarebbe limitato a spostare auto senza partecipare alle operazioni di alterazione o apposizione di targhe; 4) illegittimità delle condanne per riciclaggio e ricettazione e violazione dell'art. 521 c.p.p.; 5) per la De Scalzi, motivazione apparente circa il suo apporto fattivo, essendo contestata solo la sua presenza in due episodi; 6) vizio nella determinazione della pena e nel diniego della sospensione condizionale (artt. 133 e 164 c.p.), con motivazione insufficiente sul punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché articolati su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte di Appello, che ha correttamente valutato le intercettazioni e gli altri elementi probatori: ha confermato l'affermazione del delitto associativo (art. 416 c.p.) a carico di Nasti e De Scalzi, la responsabilità di Nasti per più furti aggravati, riciclaggio e ricettazione, e la responsabilità di De Scalzi per furti in concorso; ha inoltre richiamato il principio per cui la mancanza di una motivazione grafica non comporta automaticamente la nullità ai sensi dell'art. 604 c.p.p., consentendo al giudice d'appello di integrare la motivazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto provata l'esistenza di una associazione finalizzata a furti ed al riciclaggio di autovetture sulla base delle conversazioni intercettate e della condotta congiunta; perciò ha confermato la responsabilità per il delitto associativo.
Il riciclaggio può essere contestato anche a soggetti che non compiono materialmente tutte le operazioni tecniche (p.es. apporre targhe) quando la loro condotta si inserisca con efficacia causale nell'impresa criminosa comune; la responsabilità è riconosciuta per il contributo al disegno criminoso.
Richiamato dalla difesa come presunta violazione, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura; il motivo non è stato ritenuto idoneo a dimostrare la violazione denunciata.
Il Procuratore generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi di questa norma; citazione procedurale relativa alla modalità della requisitoria.
Secondo la Corte di Cassazione la mancanza assoluta di motivazione non rientra fra le nullità che impongono automaticamente la trasmissione degli atti al giudice di primo grado: il giudice d'appello può integrare o redigere la motivazione mancante, dovendo esercitare piena cognizione.
La Corte ha ritenuto corretta la commisurazione della pena: il giudice di merito può indicare gli elementi ritenuti prevalenti e non è obbligato a motivare analiticamente su ogni circostanza prevista dall'art. 133.
Sull'eventuale sospensione condizionale della pena, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego motivato in relazione alle modalità e alla continuazione dell'attività delittuosa; la motivazione non richiede esame di tutti gli elementi possibili, ma dei fattori ritenuti ostativi.
In caso di inammissibilità dei ricorsi la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, quantificata in Euro 3.000.
Massime di principio
- Il giudice d'appello, nell'esercizio della sua piena cognizione, può integrare o completare la motivazione mancante nella sentenza di primo grado; la sola affermazione di replica della motivazione cautelare non determina automaticamente la nullità.
- Per contestare efficacemente un delitto associativo è necessario indicare in modo specifico quali elementi fattuali o prove manchino ovvero come le intercettazioni non giustifichino l'astratta ricostruzione dell'associazione; censure generiche sono inammissibili.
- La responsabilità per reati come il riciclaggio può essere imputata anche a chi non esegue materialmente tutti gli atti tecnici se la sua condotta si integra funzionalmente nell'impresa criminosa; va valutata la partecipazione complessiva e l'efficienza causale del contributo.
- Nel giudizio di merito il rigetto di benefici (es. sospensione condizionale) deve essere motivato, ma il giudice può limitarsi ad indicare gli elementi prevalenti ostativi senza trattare esaustivamente tutte le voci dell'art. 133 c.p.
- In cassazione le censure di fatto o valutative prive di specificità o non confrontate con la motivazione delle decisioni di merito risultano spesso inammissibili per manifesta infondatezza.
- Chi impugna deve affrontare puntualmente la motivazione di merito: omissioni o genericità nella contestazione della valutazione probatoria pregiudicano l'ammissibilità del ricorso.
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