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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23644/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza che riconosceva la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestata al capo 16), denunciando l'inosservanza delle norme sulle intercettazioni: il decreto autorizzativo n. 436/2022 sarebbe privo di motivazione circa la sussistenza del metodo mafioso; la piattaforma indiziaria si fonderebbe esclusivamente su intercettazioni autorizzate con quel decreto; nella richiesta del P.M. non vi sarebbero argomenti a collegare l'indagato ad ambienti mafiosi, essendo le ipotesi a carico del Graziano (riciclaggio e reimpiego) scollegate dall'associazione mafiosa contestata ad altri; pertanto le intercettazioni avrebbero dovuto seguire il regime ordinario degli artt. 266 e ss. c.p.p. e non il regime derogatorio previsto dall'art. 13 d.l. 152/1991 applicato ai reati di criminalità organizzata.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'autorizzazione alle intercettazioni ai sensi della disciplina speciale (art. 13 dl 152/1991), applicabile anche alle fattispecie aggravate dall'art. 416-bis in virtù dell'art. 1 del d.l. 10 agosto 2023, n. 105 (interpretazione che la Corte ha già qualificato come norma interpretativa applicabile retroattivamente). Il Tribunale aveva adeguatamente motivato, richiamando la richiesta del P.M. e le note della Polizia, elementi concreti (pregressi condanne per 416-bis, misure di prevenzione, collegamenti con altri indagati e il ruolo nel reinvestimento dei proventi illeciti) idonei a sostanziare i 'sufficienti indizi' richiesti dal regime speciale (standard 'sufficienti' e necessità non 'indispensabilità'). Perciò l'ordinanza di appello che aveva riconosciuto l'aggravante e mantenuto la custodia in carcere è stata confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Circostanza aggravante e fattispecie associativa mafiosa; il riconoscimento operato dal Tribunale attribuisce maggiore gravità al fatto e incide su termini della custodia cautelare e sulla presunzione di adeguatezza della misura

  • art. 1, d.l. 10 agosto 2023 n. 105 (conv. legge 9 ottobre 2023 n. 137)

    Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 ... si applicano anche nei procedimenti per delitti ... commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale

    Norma interpretativa che estende retroattivamente l'ambito di applicazione della disciplina speciale sulle intercettazioni (art. 13 dl 152/1991) anche alle fattispecie aggravate dall'art. 416-bis

  • art. 13 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991 n. 203)

    Disciplina speciale delle intercettazioni per delitti di criminalità organizzata: autorizzazione possibile in presenza di 'sufficienti' indizi e quando le intercettazioni risultino 'necessarie' (standard meno rigorosi rispetto alla disciplina ordinaria)

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Regime ordinario delle intercettazioni; la Corte distingue tra l'ambito ordinario e il regime derogatorio dell'art. 13 per i reati di criminalità organizzata

  • artt. 266 e ss. cod. proc. pen.

    Riferimento al regime procedurale ordinario applicabile alle intercettazioni che il ricorrente riteneva dovesse essere seguito se mancasse il collegamento con la criminalità organizzata

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto agli effetti del riconoscimento dell'aggravante sulla durata massima della custodia cautelare e sulla presunzione di adeguatezza della misura

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione

Massime di principio

  • Dopo il d.l. 10 agosto 2023 n. 105 la disciplina speciale delle intercettazioni (art. 13 dl 152/1991) si applica anche ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis: pertanto le autorizzazioni possono utilizzare lo standard 'sufficienti indizi' e la nozione di 'necessità' non 'indispensabilità'.
  • Il GIP può legittimamente richiamare e valorizzare le informative della Polizia Giudiziaria e pregresse vicende giudiziarie dell'indagato (es. condanne, misure di prevenzione) per motivare la sussistenza dei 'sufficienti indizi' in procedimenti per reati connessi a contesti mafiosi.
  • La mancanza di una argomentazione dettagliata nel decreto autorizzativo non comporta automaticamente inutilizzabilità se il provvedimento, nel suo contesto, rinvia e si fonda su elementi concreti esposti nella richiesta del P.M. e nelle note di Polizia, purché contenga una sintetica illustrazione degli elementi essenziali di indagine.
  • La qualificazione provvisoria di fatti come riconducibili al metodo mafioso richiede elementi obiettivi e sicuri; tuttavia, collegamenti indiziari tra l'indagato e il reinvestimento di proventi illeciti del sodalizio possono giustificare l'applicazione del regime derogatorio delle intercettazioni.
  • Il riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis incide sul regime cautelare (durata, presunzioni) e dà all'indagato interesse a impugnare l'ordinanza di riesame anche se la misura cautelare non è stata modificata.

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