Cassazione Penale, Sentenza n. 23644/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza che riconosceva la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestata al capo 16), denunciando l'inosservanza delle norme sulle intercettazioni: il decreto autorizzativo n. 436/2022 sarebbe privo di motivazione circa la sussistenza del metodo mafioso; la piattaforma indiziaria si fonderebbe esclusivamente su intercettazioni autorizzate con quel decreto; nella richiesta del P.M. non vi sarebbero argomenti a collegare l'indagato ad ambienti mafiosi, essendo le ipotesi a carico del Graziano (riciclaggio e reimpiego) scollegate dall'associazione mafiosa contestata ad altri; pertanto le intercettazioni avrebbero dovuto seguire il regime ordinario degli artt. 266 e ss. c.p.p. e non il regime derogatorio previsto dall'art. 13 d.l. 152/1991 applicato ai reati di criminalità organizzata.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'autorizzazione alle intercettazioni ai sensi della disciplina speciale (art. 13 dl 152/1991), applicabile anche alle fattispecie aggravate dall'art. 416-bis in virtù dell'art. 1 del d.l. 10 agosto 2023, n. 105 (interpretazione che la Corte ha già qualificato come norma interpretativa applicabile retroattivamente). Il Tribunale aveva adeguatamente motivato, richiamando la richiesta del P.M. e le note della Polizia, elementi concreti (pregressi condanne per 416-bis, misure di prevenzione, collegamenti con altri indagati e il ruolo nel reinvestimento dei proventi illeciti) idonei a sostanziare i 'sufficienti indizi' richiesti dal regime speciale (standard 'sufficienti' e necessità non 'indispensabilità'). Perciò l'ordinanza di appello che aveva riconosciuto l'aggravante e mantenuto la custodia in carcere è stata confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Circostanza aggravante e fattispecie associativa mafiosa; il riconoscimento operato dal Tribunale attribuisce maggiore gravità al fatto e incide su termini della custodia cautelare e sulla presunzione di adeguatezza della misura
art. 1, d.l. 10 agosto 2023 n. 105 (conv. legge 9 ottobre 2023 n. 137)
Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 ... si applicano anche nei procedimenti per delitti ... commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale
Norma interpretativa che estende retroattivamente l'ambito di applicazione della disciplina speciale sulle intercettazioni (art. 13 dl 152/1991) anche alle fattispecie aggravate dall'art. 416-bis
art. 13 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991 n. 203)
Disciplina speciale delle intercettazioni per delitti di criminalità organizzata: autorizzazione possibile in presenza di 'sufficienti' indizi e quando le intercettazioni risultino 'necessarie' (standard meno rigorosi rispetto alla disciplina ordinaria)
Regime ordinario delle intercettazioni; la Corte distingue tra l'ambito ordinario e il regime derogatorio dell'art. 13 per i reati di criminalità organizzata
artt. 266 e ss. cod. proc. pen.
Riferimento al regime procedurale ordinario applicabile alle intercettazioni che il ricorrente riteneva dovesse essere seguito se mancasse il collegamento con la criminalità organizzata
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto agli effetti del riconoscimento dell'aggravante sulla durata massima della custodia cautelare e sulla presunzione di adeguatezza della misura
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione
Massime di principio
- Dopo il d.l. 10 agosto 2023 n. 105 la disciplina speciale delle intercettazioni (art. 13 dl 152/1991) si applica anche ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis: pertanto le autorizzazioni possono utilizzare lo standard 'sufficienti indizi' e la nozione di 'necessità' non 'indispensabilità'.
- Il GIP può legittimamente richiamare e valorizzare le informative della Polizia Giudiziaria e pregresse vicende giudiziarie dell'indagato (es. condanne, misure di prevenzione) per motivare la sussistenza dei 'sufficienti indizi' in procedimenti per reati connessi a contesti mafiosi.
- La mancanza di una argomentazione dettagliata nel decreto autorizzativo non comporta automaticamente inutilizzabilità se il provvedimento, nel suo contesto, rinvia e si fonda su elementi concreti esposti nella richiesta del P.M. e nelle note di Polizia, purché contenga una sintetica illustrazione degli elementi essenziali di indagine.
- La qualificazione provvisoria di fatti come riconducibili al metodo mafioso richiede elementi obiettivi e sicuri; tuttavia, collegamenti indiziari tra l'indagato e il reinvestimento di proventi illeciti del sodalizio possono giustificare l'applicazione del regime derogatorio delle intercettazioni.
- Il riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis incide sul regime cautelare (durata, presunzioni) e dà all'indagato interesse a impugnare l'ordinanza di riesame anche se la misura cautelare non è stata modificata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23407/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23408/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23409/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23410/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23411/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23414/2025 del 24/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →