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Sentenza

Sentenza del 22/05/2019 n. 13795 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI - ICI - Immobile gravato da servitù di uso pubblico - Soggezione passiva del proprietario - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5583 del 28 ottobre 2014, che aveva confermato la debenza dell’ICI. Ha sostenuto che la servitù di uso pubblico dovesse essere qualificata come diritto d’uso ai sensi dell’art. 1021 c.c., oppure come diritto reale pubblico ex art. 825 c.c., e che, non essendo la servitù tra i diritti reali indicati dall’art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992, l’imposta non gravasse sulla proprietaria. Ha denunciato la falsa applicazione degli artt. 1027 e 1069 c.c. e la violazione degli artt. 825 e 1021 c.c. e degli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 504/1992.

La decisione

La Cassazione, con decisione del 12 aprile 2019 depositata il 22 maggio 2019, ha rigettato il ricorso, correggendo la motivazione della sentenza impugnata. Ha chiarito che la servitù di uso pubblico non è una servitù prediale ex art. 1027 c.c., perché manca un fondo dominante, ma costituisce un autonomo diritto reale parziario, di natura reale e pubblicistica, spettante all’ente quale rappresentante della collettività. Non è assimilabile al diritto d’uso ex art. 1021 c.c.: l’utilità è della collettività e il bisogno che la giustifica è duraturo, sicché il diritto è tendenzialmente perpetuo. Poiché la servitù non rientra tra i diritti reali che, ai fini dell’ICI, trasferiscono la soggettività passiva, l’imposta resta dovuta dalla proprietaria. La società è stata condannata a rifondere al Comune €600 per le spese del giudizio di legittimità, oltre spese forfetarie e accessori di legge, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3

    Atteso il (già ricordato) disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 e stante la autonomia del diritto reale parziario in questione rispetto ad ogni altro diritto reale minore -segnatamente rispetto al diritto d'uso, evocato dalla ricorrente con richiamo dell'art. 1021 c.c., prima parte, ma non assimilabile alla servitù di uso pubblico in primo luogo perchè avente per contenuto la facoltà, spettante all'usuario, di godimento diretto del bene altrui laddove, nel caso di servitù di uso pubblico, tale facoltà non spetta all'ente titolare del diritto ma alla collettività di riferimento e in secondo luogo perchè necessariamente definito nel tempo, come precisato da questa Corte con la sentenza 14 settembre 1991, n. 9593, laddove la servitù di uso pubblico, essendo correlata ad un bisogno duraturo della collettività di riferimento, è tendenzialmente perpetua -, soggetto passivo dell'imposta per immobili la cui proprietà sia limitata in funzione dell'interesse collettivo non può che essere il proprietario.

    La servitù di uso pubblico non è una delle situazioni reali indicate dall’art. 3 come idonee a trasferire la soggettività passiva: l’ICI resta quindi dovuta dal proprietario dell’immobile, anche se il suo godimento è limitato dall’interesse collettivo.

  • Codice civile, art. 825

    La c.d. servitù di uso pubblico è uno ius in re aliena di natura reale e pubblicistica, determinativo dell'impossibilità per il proprietario del fondo asservito di opporsi al relativo uso da parte dei componenti la collettività, riconducibile ad una autonoma categoria di diritti reali parziari, con base normativa rinvenibile nell'art. 825 c.c., seconda parte

    L’uso pubblico su un bene privato è un diritto reale parziario autonomo, fondato sull’art. 825 c.c.; la titolarità dell’ente pubblico è funzionale alla collettività e non equivale a un diritto d’uso individuale dell’ente.

  • Codice civile, art. 1021

    Il diritto d'uso, evocato dalla ricorrente con richiamo dell'art. 1021 c.c., prima parte, ma non assimilabile alla servitù di uso pubblico in primo luogo perchè avente per contenuto la facoltà, spettante all'usuario, di godimento diretto del bene altrui laddove, nel caso di servitù di uso pubblico, tale facoltà non spetta all'ente titolare del diritto ma alla collettività di riferimento e in secondo luogo perchè necessariamente definito nel tempo

    Il diritto d’uso civilistico attribuisce all’usuario il godimento diretto del bene ed è temporalmente definito; la servitù di uso pubblico, invece, serve la collettività e non è assimilabile a tale diritto.

  • Codice civile, art. 1027

    La servitù di uso pubblico è definibile come diritto di uso di beni privati da parte di una collettività di persone non individuate. Tale diritto è diverso dalla servitù come definita dall'art. 1027 c.c. ("peso imposto su un fondo a vantaggio di altro fondo appartenente a diverso proprietario") per l'assorbente ragione che difetta il requisito della predialità (manca infatti un fondo dominante).

    L’uso pubblico non è una servitù prediale in senso tecnico, perché manca il fondo dominante; ciò non ne esclude la natura reale, ma lo colloca in una categoria autonoma di diritti reali parziari.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, la parte soccombente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • La costituzione di una servitù di uso pubblico su un immobile privato non trasferisce, di per sé, la soggettività passiva dell’ICI dal proprietario all’ente pubblico o alla collettività.
  • La servitù di uso pubblico è un diritto reale parziario autonomo: non coincide né con la servitù prediale, che richiede un fondo dominante, né con il diritto d’uso civilistico, che attribuisce il godimento diretto a un usuario.
  • Per individuare il soggetto passivo dell’imposta occorre verificare se il diritto gravante sull’immobile rientri tra quelli che la disciplina tributaria considera rilevanti; una limitazione del godimento imposta dall’interesse collettivo non basta, da sola, a esonerare il proprietario.
  • Il proprietario conserva una posizione rilevante sul bene gravato da uso pubblico e, ai fini dell’ICI esaminata dalla sentenza, rimane tenuto al pagamento dell’imposta.

Testo integrale

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