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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01304/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla procedibilità a querela dopo la riforma (d.lgs. 10/2018) e presunta tardività della querela; (2) mancata prova del dolo richiesto dall'art. 646 c.p. e carenza probatoria/contraddittorietà della motivazione; (3) i fatti dovrebbero essere qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (esimente procedurale per mancanza di querela); (4) intervenuta prescrizione delle condotte contestate; (5) illegittimo diniego della non menzione della condanna nel casellario giudiziale nonostante la concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi 1-4 (e comunque infondati nei contenuti ritenuti) e ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente al quinto motivo. In particolare: è stata ritenuta valida la querela proposta il 9 marzo 2018 alla luce della disciplina transitoria del d.lgs. 10/2018; sono confermate in sede di legittimità la valutazione di credibilità dei testi e la sussistenza dell'elemento soggettivo per l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.), con richiamo al principio secondo cui chi trattiene somme riscosse per conto altrui deve dimostrare l'esistenza, l'esigibilità e l'ammontare del credito per giustificare la trattenuta; è respinto l'argomento sulla prescrizione in ragione della data di consumazione individuata (novembre 2017) e della disciplina sulla sospensione del corso della prescrizione applicabile; invece la sentenza d'appello è annullata senza rinvio nella parte in cui ha negato immotivatamente la non menzione della condanna nel casellario giudiziale, disponendo che tale beneficio possa essere riconosciuto direttamente in sede di legittimità alla luce degli elementi già valutati dal giudice del merito.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Delitto di appropriazione indebita: integra il reato chi trattiene somme riscosse per conto di altri se non dimostra l'esistenza, l'esigibilità e la precisa quantificazione del credito a giustificazione della trattenuta.

  • d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, art. 10 e art. 12, comma 1

    Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

    La procedibilità ancorata al nuovo regime opera dal momento dell'entrata in vigore; quindi una querela proposta dopo tale data è efficace anche se la vittima aveva manifestato prima la volontà di punizione.

  • art. 61, n. 11 cod. pen.

    Circostanza aggravante rilevante nella qualificazione del fatto come appropriazione indebita aggravata se ricorre la fattispecie presupposta.

  • artt. 392 e 393 cod. pen.

    Riferimenti alla fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte chiarisce che la trattenuta di somme professionali abitualmente destinate ad altri non rientra in tale scriminante quando il credito invocato non è certo, liquido ed esigibile.

  • artt. 157 ss. cod. pen. (prescrizione) e art. 159 cod. pen.

    La prescrizione va determinata sul dies del reato individuato; inoltre la disciplina sulla sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 è applicabile ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, con effetti sulla maturazione della prescrizione.

  • art. 133 e art. 175 cod. pen.

    Art. 133 indica i parametri per la valutazione ai fini della concessione dei benefici; art. 175 riguarda la non menzione della condanna nel casellario. La Corte afferma che la non menzione è valutabile solo con i parametri di art. 133 e non con criteri sostitutivi (es. mera tutela dei rapporti commerciali).

  • art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di cassazione di disporre direttamente benefici (come la non menzione) in sede di annullamento senza rinvio, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 36, 501-bis, 518, 722 cod. pen.; art. 171-ter, comma 4 l. 22 aprile 1941 n. 633; d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 12, comma 1, lett. e)

    Richiamate come disposizioni che già disciplinano aspetti della pubblicità e della pubblicazione delle sentenze e delle pene accessorie, sottolineando che esigenze di pubblicità non possono essere usate in luogo dei parametri di valutazione per la non menzione.

Massime di principio

  • Se una fattispecie diventa procedibile a querela a seguito di una riforma normativa, la querela proposta dopo l'entrata in vigore è valida se la persona offesa era già a conoscenza dei fatti: la condizione di procedibilità si valuta al momento dell'entrata in vigore.
  • In reati di appropriazione indebita relativi a somme riscosse per conto altrui, chi invoca una compensazione deve provare non solo l'esistenza del credito ma anche la sua esigibilità e il suo preciso ammontare; l'assenza di tale prova favorisce la sussistenza del reato.
  • La valutazione della credibilità dei testi e della ricostruzione fattuale è rimessa ai giudici di merito e non è sindacabile in Cassazione se motivata adeguatamente, salvo palesi contraddizioni logico-giuridiche.
  • L'esimente dell'esercizio delle proprie ragioni non si applica quando la trattenuta riguarda denaro cui il detenente aveva piena disponibilità professionale e quando il credito rivendicato è incerto, illiquido o inesigibile.
  • La prescrizione va calcolata avendo riguardo al momento consumativo effettivo; esistono regole speciali (es. sospensione del corso della prescrizione) il cui ambito temporale deve essere verificato caso per caso.
  • Il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale va valutato esclusivamente con i parametri dell'art. 133 c.p.; ragioni addotte di pubblicità o tutela dei rapporti commerciali non possono sostituire quella valutazione. Quando la decisione di merito nega immotivatamente la non menzione, la Cassazione può annullare senza rinvio e riconoscere il beneficio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • In Cassazione i motivi che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono, salvo eccezioni, inammissibili: il controllo è di diritto e non di fatto.

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