Cassazione Civile, Ordinanza n. 06066/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda esclusivamente la regolazione delle spese processuali nel giudizio tributario. La società contribuente aveva ottenuto in appello la riforma della decisione di primo grado; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva però liquidato le spese complessive del doppio grado in 2.000 euro in modo unitario e omnicomprensivo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sulle spese di lite e sui parametri forensi: primo, per non avere il giudice di merito considerato la nota spese depositata dalla parte vittoriosa e per essersi discostato dai valori medi senza adeguata motivazione; secondo, per avere effettuato una liquidazione globale del doppio grado e comunque inferiore ai minimi tariffari applicabili. La resistente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere a un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi secondo un criterio unitario di soccombenza, ma distinguendo analiticamente le spese e gli onorari relativi a ciascun grado, così da consentire il controllo sulla liquidazione e sul rispetto dei parametri. Ha inoltre ribadito che, in presenza di una nota spese specifica della parte vittoriosa, non è consentita una liquidazione globale inferiore alle voci richieste senza adeguata motivazione, e che non si può scendere sotto i minimi tariffari previsti dai parametri applicabili. Poiché la decisione impugnata aveva disposto una liquidazione unica, forfettaria e omnicomprensiva del doppio grado, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per una nuova liquidazione delle spese dei due gradi di merito e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare la liquidazione delle spese di lite.
richiamato quale disciplina delle spese nel processo tributario.
richiamato nel motivo come norma rilevante per la liquidazione delle spese.
richiamato per i parametri di liquidazione dei compensi professionali.
la Corte ribadisce che, dopo le modifiche del 2018, la liquidazione non può scendere sotto i valori minimi del parametro applicabile.
d.l. n. 37/2018
richiamato come fonte modificativa del d.m. n. 55/2014.
richiamato come ulteriore aggiornamento dei parametri forensi.
la riforma della sentenza di primo grado comporta la caducazione del capo sulle spese.
Massime di principio
- In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve rideterminare le spese di entrambi i gradi di giudizio, applicando un criterio unitario e globale di soccombenza, poiché la riforma travolge il capo sulle spese della decisione di primo grado.
- La liquidazione delle spese processuali deve essere distinta per ciascun grado di giudizio: l'indicazione di un importo complessivo e omnicomprensivo non consente alle parti di verificare il criterio adottato e rende illegittima la decisione.
- Quando la parte vittoriosa deposita una nota spese specifica, il giudice che intenda discostarsene deve motivare, sia pure succintamente, indicando le ragioni della riduzione e la coerenza della liquidazione con valore della controversia e parametri di legge.
- Nel sistema dei parametri forensi, dopo le modifiche normative richiamate, la liquidazione delle spese non può scendere sotto i valori minimi previsti per lo scaglione applicabile.
- La misura concreta del compenso, entro il minimo e il massimo dei parametri, è in linea di principio discrezionale e non è sindacabile in cassazione se la liquidazione è correttamente motivata e analiticamente riferita alle voci dovute.
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