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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08767/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, in parziale riforma della condanna di primo grado del Tribunale di Pisa, aveva dichiarato estinti due dei reati contestati e rideterminato la pena. Dal testo emerge che i motivi di ricorso investivano sostanzialmente la quantificazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto dal ricorrente non congruo. La Corte di cassazione osserva però che la censura tendeva a ottenere una nuova valutazione della pena, operazione preclusa in sede di legittimità quando la determinazione sia sorretta da motivazione sufficiente e non sia frutto di arbitrio o illogicità manifesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in parte, non consentite nel giudizio di legittimità e, in ogni caso, manifestamente infondate, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 110 del 1975

    Norma incriminatrice oggetto della sentenza di merito, poi dichiarata estinta in appello insieme a un altro reato.

  • art. 660 c.p.

    Norma incriminatrice oggetto della sentenza di merito, poi dichiarata estinta in appello.

  • art. 612 c.p.

    Norma incriminatrice oggetto della sentenza di merito e rimasta in discussione ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sulla congruità della pena, se la decisione impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non presenta arbitrio o manifesta illogicità.
  • La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
  • La censura sulla pena è inammissibile quando mira soltanto a sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa apprezzamento della Corte di cassazione, senza denunciare un vizio effettivo di legittimità.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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