Cassazione Penale, Sentenza n. 46901/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 31/03/2023 che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione per prescrizione del delitto contestato (falso testamento a firma apparente di Achille Antonini, artt. 485 e 491 c.p.). La ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per omessa citazione del difensore all'udienza di discussione, poiché l'udienza si era svolta a trattazione scritta senza preavviso e i difensori volevano chiedere la produzione di documenti; 2) violazione di legge e dell'art. 6 CEDU per la mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale e per la mancata escussione della persona offesa, richiamando giurisprudenza secondo cui l'appello che riformi una condanna richiede adeguate indagini.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: 1) sul punto della celebrazione dell'udienza in trattazione scritta, la Corte ha richiamato l'art. 23-bis d.l. n.137/2020 conv. in legge n.176/2020 che consente il procedimento in camera di consiglio senza intervento delle parti salvo richiesta scritta di discussione orale o manifestazione di volontà di comparire; non risultando alcuna richiesta tempestiva, non si è configurata nullità; 2) sulla riapertura dell'istruttoria, la Corte ha richiamato l'art. 603 c.p.p. (e relative norme) ritenendo che le prove richieste non fossero sopravvenute né decisive e che il giudice d'appello non fosse nella situazione normativa che impone la rinnovazione delle prove. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate nel dispositivo.
Norme richiamate
Norme penalmente rilevanti in base alle quali era contestato il falso testamento; la Corte territoriale aveva accertato la falsità dell'atto ma la relativa azione penale è stata dichiarata estinta per prescrizione.
art. 23-bis d.l. n.137/2020 conv. in legge n.176/2020
prevede che, per il giudizio di appello penale, si proceda in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire
La Corte ha ritenuto legittima la celebrazione in forma esclusivamente scritta in mancanza di una richiesta scritta di discussione orale nei termini previsti; pertanto nessuna nullità per assenza dei difensori in udienza.
art. 603 c.p.p. (comma 1 e comma 3-bis)
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è obbligatoria solo nei casi previsti dalla norma (es. appello del PM/parte civile contro assoluzione o quando il giudice non possa decidere sugli atti); qui il giudice d'appello ha valutato che le prove richieste non erano sopravvenute né decisive e quindi ha legittimamente respinto la richiesta di riassunzione.
art. 6 Convenzione EDU
Richiamato dalla ricorrente per presunta violazione del diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata una violazione concreta degli standard dell'art. 6 alla luce delle motivazioni fornite dal giudice territoriale.
Cass. n. 41571/2017 (giurisprudenza citata dalla ricorrente)
Giurisprudenza richiamata in merito all'escussione della persona offesa quando l'appello intenda riformare una condanna, ma la Corte ha ritenuto la fattispecie non applicabile o comunque non determinante nel caso di specie, non essendo configurata la condizione normativa che imponga la rinnovazione.
Massime di principio
- La celebrazione dell'udienza di appello in 'trattazione scritta' è legittima se prevista dall'art. 23-bis d.l. n.137/2020 e non vi è richiesta scritta, nei termini, di discussione orale; la difesa deve tempestivamente chiedere la discussione orale per evitare l'esclusione dalla comparizione.
- La richiesta di riassunzione delle prove in appello non è automaticamente accolta: occorre che le prove siano sopravvenute o che il giudice non possa decidere allo stato degli atti; il giudice d'appello deve motivare la non decisività delle prove richieste.
- L'invocazione generica della violazione dell'art. 6 CEDU non è sufficiente: serve dimostrare in concreto come la procedura o le omissioni processuali abbiano compromesso il diritto a un equo processo.
- Se il ricorso è manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e irrogare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non impedisce la conferma di statuizioni civili nei confronti delle parti lese; la responsabilità civile può essere mantenuta anche se l'azione penale si estingue.
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