Cassazione Penale, Ordinanza n. 36663/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 15 dicembre 2025 della Corte d'appello di Torino, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto in abitazione aggravato, ai sensi degli artt. 624-bis e 625, n. 2, c.p. Gli erano state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata ed era stata inflitta la pena di cinque anni di reclusione e 1.000 euro di multa. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 533, comma 1, c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione, contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale. Con il secondo motivo ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 62, n. 4, c.p., chiedendo il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulava una generica contestazione della ricostruzione in fatto, senza indicare specificamente i vizi della sentenza, e mirava a ottenere una rivalutazione non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l'attenuante dell'art. 62, n. 4, c.p. richiede un pregiudizio economico pressoché irrisorio, da valutare considerando sia il valore dei beni sottratti sia gli ulteriori effetti pregiudizievoli; nel caso concreto, oltre ai 60 euro, erano stati sottratti monili in oro ed era stata danneggiata la finestra del balcone. Conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino in data 15 dicembre 2025 aveva confermato la pronuncia del locale Tribunale che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 624 bis e 625 n. 2 cod.pen.
La disposizione è indicata come norma incriminatrice del furto in abitazione contestato e confermato nei precedenti gradi.
la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino in data 15 dicembre 2025 aveva confermato la pronuncia del locale Tribunale che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 624 bis e 625 n. 2 cod.pen.
La norma è richiamata quale aggravante del reato per cui è intervenuta la condanna confermata.
la doglianza si concreta in una peraltro generica contestazione della ricostruzione in fatto operata dalla Corte di merito, come tale non censurabile in sede di legittimità, senza enucleare specificamente i vizi da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata.
La Corte dichiara inammissibile la censura che, senza individuare specifici vizi della decisione, si limita a contestare genericamente la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
Va premesso che l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio pressoché irrisorio, da apprezzare considerando congiuntamente il valore della cosa sottratta e gli ulteriori effetti dannosi per la persona offesa.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
In assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella causa d'inammissibilità, la Corte dispone il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, c.p. presuppone che il pregiudizio economico sia pressoché irrisorio; la valutazione deve considerare sia il valore intrinseco dei beni sottratti sia gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa.
- È inammissibile in cassazione la doglianza che si risolva in una contestazione generica della ricostruzione in fatto del giudice di merito, senza specificare i vizi della sentenza e chiedendo una rivalutazione del fatto.
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