Cassazione Civile, Ordinanza n. 15488/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento relativo a IVA e IRAP per gli anni 2003 e 2004, fondato sulla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo insufficiente la prova offerta dall'Ufficio; la Commissione tributaria regionale aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi contro la sentenza di appello. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la contribuente ha documentato di avere presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 e di avere versato quanto dovuto; l'Agenzia ha anche chiesto l'estinzione del giudizio. Nessuna delle parti ha poi chiesto la trattazione entro il termine previsto dalla disciplina sulla definizione agevolata, né risulta un diniego della definizione impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che la lite era stata definita mediante la procedura di definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119 del 2018 e che era decorso il termine senza istanza di trattazione. Ha inoltre disposto che le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto espressamente dalla norma richiamata, e ha escluso la debenza del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, art. 6, comma 13
La presentazione della domanda di definizione agevolata e l'assenza di istanza di trattazione entro il termine indicato comportano l'estinzione del processo per cessata materia del contendere; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
È fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza nei casi previsti dalla norma, ma nel caso concreto tale facoltà non è stata esercitata nei termini rilevanti.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria rientra nella definizione agevolata prevista dalla legge e la domanda sia stata presentata con pagamento di quanto dovuto, il processo può essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere se nessuna parte chiede la trattazione entro il termine stabilito.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata comporta che le spese dell'intero giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione espressa della disciplina speciale.
- In presenza di una definizione agevolata perfezionata, il giudice di legittimità non entra nel merito dei motivi di ricorso proposti contro la sentenza impugnata.
- Non sussiste automaticamente il raddoppio del contributo unificato nei casi di estinzione del giudizio conseguente alla definizione della lite, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
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