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Sentenza

Sentenza del 14/10/2015 n. 20673 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva recuperato il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione previsto dall’art. 7 della legge n. 388/2000, fruito negli anni 2001 e 2002 in relazione all’assunzione della moglie convivente del titolare. La CTP di Siracusa aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con sentenza n. 76/16/09 depositata il 18 marzo 2009, aveva rigettato l’appello dell’Ufficio. In Cassazione l’Agenzia, con un unico motivo, denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 388/2000 e dell’art. 2094 c.c.: secondo la tesi dell’Ufficio, il lavoro prestato da un familiare convivente si presume gratuito e il contribuente non aveva dimostrato l’onerosità del rapporto, sicché il credito sarebbe stato indebitamente utilizzato.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito del motivo. Ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la notifica, avviata con consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario il 19 aprile 2010 e non riuscita per irreperibilità del destinatario presso il domicilio eletto, non era stata riattivata dall’Agenzia. Non era stata neppure richiesta la rimessione in termini. Di conseguenza, il termine lungo di un anno e quarantasei giorni previsto per impugnare la sentenza della CTR era ormai decorso. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non aveva svolto difese. La decisione non stabilisce se l’assunzione della moglie convivente desse diritto al credito d’imposta: la questione sostanziale resta senza esame.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c. (testo applicabile ratione temporis)

    Consegue che il termine lungo di un anno e quarantasei giorni per la proposizione del - ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. e della L. n. 742 del 1969, art. 1 nelle rispettive formulazioni applicabili, ratione temporis, al presente giudizio, è ormai irrimediabilmente decorso, da ciò derivando la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

    Il mancato rispetto del termine lungo per proporre il ricorso per cassazione comporta l’inammissibilità dell’impugnazione. Nel caso concreto, il termine era scaduto senza che la notifica fosse stata validamente completata.

  • Art. 1 della legge n. 742/1969 (testo applicabile ratione temporis)

    Consegue che il termine lungo di un anno e quarantasei giorni per la proposizione del - ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. e della L. n. 742 del 1969, art. 1 nelle rispettive formulazioni applicabili, ratione temporis, al presente giudizio, è ormai irrimediabilmente decorso, da ciò derivando la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

    La norma, insieme all’art. 327 c.p.c. nel testo applicabile alla controversia, concorreva a determinare il termine lungo di un anno e quarantasei giorni per il ricorso; decorso tale termine, l’impugnazione non poteva essere esaminata.

  • Art. 111 Cost.

    Il procedimento notificatorio, attivato dall'Amministrazione ricorrente con la consegna all'Ufficiale giudiziario in data 19 aprile 2010 dell'atto da notificare, nell'imminenza della scadenza del termine stabilito a pena di decadenza per la proposizione dell'impugnazione, non è stato peraltro ripreso dalla ricorrente, come suo onere, avuto riguardo al principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.

    La ragionevole durata del processo comporta che, se la notificazione non va a buon fine, la parte che l’ha avviata ha l’onere di riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio.

  • Art. 184-bis c.p.c. (testo applicabile ratione temporis)

    Il procedimento notificatorio, attivato dall'Amministrazione ricorrente con la consegna all'Ufficiale giudiziario in data 19 aprile 2010 dell'atto da notificare, nell'imminenza della scadenza del termine stabilito a pena di decadenza per la proposizione dell'impugnazione, non è stato peraltro ripreso dalla ricorrente, come suo onere, avuto riguardo al principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. (cfr. Cass. civ. sez. unite 24 luglio 2009, n. 17352; Cass. civ. sez. 2, 26 marzo 2012, n. 4842; Cass. civ. sez. 3 13 febbraio 2014, n. 3356), nè è stata formulata istanza, da parte dell'Amministrazione ricorrente, di rimessione in termini secondo il disposto dell'art. 184 bis c.p.c. ancora applicabile, ratione temporis, al presente giudizio.

    La rimessione in termini poteva essere chiesta secondo la disciplina applicabile ratione temporis, ma l’Agenzia non ne ha fatto istanza. La Corte rileva tale omissione insieme alla mancata riattivazione della notifica.

Massime di principio

  • Quando una notificazione d’impugnazione non va a buon fine, la parte deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio; il solo avvio della notifica non mette al riparo dalla scadenza del termine d’impugnazione.
  • Se la notifica non viene completata entro il termine per impugnare e il termine lungo è decorso, il ricorso è inammissibile e il giudice non esamina le questioni di merito.
  • La rimessione in termini non opera automaticamente: quando prevista dalla disciplina applicabile, deve essere richiesta e valutata dal giudice.
  • Questa pronuncia non offre una regola di merito sul credito d’imposta per l’assunzione di familiari conviventi, né decide se il rapporto di lavoro fosse oneroso: tali questioni non sono state esaminate.

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