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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36672/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Catania del 20 gennaio 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ragusa per furto aggravato, riqualificando l'originaria imputazione ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 2, c.p. La pena confermata era di un anno di reclusione e 600 euro di multa. Con il primo motivo ha contestato la qualificazione dell'immobile e la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose; con il secondo ha denunciato violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova quanto alla stessa aggravante. Con il terzo motivo ha censurato, per violazione degli artt. 99, 62-bis e 133 c.p. e vizio di motivazione, il riconoscimento della recidiva, il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tutti i motivi sono manifestamente infondati. Ha ritenuto compatibile la violenza sulle cose con il fatto che l'immobile fosse in ristrutturazione e non abitato: corrimano e ringhiere erano fissati al balcone e furono tagliati e divelti; inoltre, nel veicolo del complice erano stati rinvenuti arnesi atti allo scasso. La censura di travisamento è stata ritenuta generica: in caso di doppia conforme, il ricorrente non aveva indicato che il dato probatorio contestato fosse stato introdotto per la prima volta nella motivazione d'appello. È stata ritenuta adeguata la motivazione sulla recidiva infraquinquennale, fondata su precedenti per reati della stessa indole, ravvicinati nel tempo e accomunati dal movente di lucro. La Corte ha inoltre giudicato sufficiente, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il richiamo agli elementi relativi alla personalità dell'imputato. Restano ferme la condanna a un anno di reclusione e 600 euro di multa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Ammar Souyh, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catania in data 20 gennaio 2026 2025 ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 624 e 625 n. 2 cod.pen., così riqualificata l'originaria imputazione, e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

    La norma è indicata quale disposizione incriminatrice del furto per il quale è stata confermata la condanna.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    Va premesso che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod.pen. sia integrata dall'uso «di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo. hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui».

    L'aggravante della violenza sulle cose ricorre quando si impiega energia fisica per superare la resistenza predisposta dalla natura o dall'uomo a protezione della cosa, anche modificandone la destinazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Quanto al dedotto travisamento della prova, va rilevato che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel casoin cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritarnente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

    Nel caso di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile in cassazione soltanto se il ricorrente specifica che il dato contestato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione d'appello.

  • art. 99 c.p.

    Ebbene detta motivazione, sia pure sintetica, è tale da soddisfare l'obbligo di specifica ed individualizzante motivazione che incombe sul giudice di merito ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 99 cod. pen.

    La recidiva richiede una motivazione specifica e individualizzante; può essere sufficiente una motivazione sintetica che dia conto degli elementi rilevanti nel caso concreto.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi.

    Per concedere o negare le attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche uno solo degli elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., se lo ritiene prevalente.

  • art. 62-bis c.p.

    Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente.

    Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi su un singolo elemento ritenuto prevalente, purché attenga alla personalità dell'autore, alla gravità del reato o alle modalità della sua esecuzione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

    La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risulta l'assenza di colpa nella causa d'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'aggravante della violenza sulle cose nel furto sussiste quando l'autore impiega energia fisica per superare la resistenza che protegge la cosa altrui; il fatto che l'immobile non sia abitato o sia in ristrutturazione non esclude di per sé l'aggravante se gli oggetti sottratti erano fissati e vengono tagliati o divelti.
  • In caso di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado.
  • La motivazione sulla recidiva deve essere specifica e individualizzante e deve consentire di valutare se la reiterazione dei reati esprima, nel caso concreto, riprovevolezza della condotta e pericolosità dell'autore, considerando tra l'altro natura dei reati, distanza temporale e omogeneità.
  • Ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare tutti i parametri dell'art. 133 c.p.; può fondare la decisione su un singolo elemento ritenuto prevalente e significativo.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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