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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33267/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda proposta da alcuni lavoratori contro le società datrici di lavoro, accolta in primo e secondo grado, con cui era stato chiesto il riconoscimento del principio di conservazione dell'anzianità previsto dall'art. 19 della legge n. 25/1955 e, conseguentemente, il computo degli scatti contrattuali sin dalla data di assunzione come apprendisti. La Corte d'appello di Genova aveva confermato la decisione del Tribunale, ritenendo inderogabile da parte della contrattazione collettiva tale principio. Le società hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nel testo non sono riportati i singoli contenuti delle censure; risulta solo che le ricorrenti hanno poi rinunciato all'impugnazione e agli atti del giudizio. I lavoratori hanno resistito con controricorso e, successivamente, hanno aderito alla rinuncia in modo condizionato, opponendosi però alla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dalle società ricorrenti il 19 luglio 2022. Ha ritenuto che l'accettazione della rinuncia formulata dai controricorrenti non fosse valida ai fini dell'art. 391 c.p.c. perché condizionata. Ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e ha regolato le spese ponendole a carico delle società ricorrenti, in quanto la rinuncia non elimina il potere del Collegio di condannare la parte che ha dato causa al giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, proprio perché l'estinzione del giudizio non dà luogo all'ulteriore contributo unificato. Le spese sono state liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 19 della legge n. 25/1955

    principio di conservazione dell'anzianità

    La sentenza impugnata, richiamata dalla Corte di cassazione, aveva affermato che il principio di conservazione dell'anzianità è inderogabile dalla contrattazione collettiva.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'udienza.

  • art. 391 c.p.c.

    La Corte afferma che l'accettazione della rinuncia, se condizionata, non è valida; inoltre la regolazione delle spese in caso di rinuncia è rimessa alla discrezionalità del collegio.

  • art. 390, ultimo comma, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali se portata a conoscenza della controparte mediante notificazione o comunicazione ai difensori; non ha carattere accettizio.

  • art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    Le motivazioni di precedenti decisioni della Corte sono richiamate per relationem, a sostegno dell'orientamento già consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche in difetto di accettazione della controparte, purché sia portata a conoscenza della parte controinteressata secondo le forme previste dall'art. 390 c.p.c.
  • L'accettazione della rinuncia resa in modo condizionato non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 391 c.p.c.
  • La rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma non preclude al collegio di regolare le spese del giudizio, potendo porle a carico della parte che ha dato causa all'impugnazione.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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