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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05717/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato ritenuto responsabile, in concorso con altri, di una truffa aggravata dal concorso di persone. La condotta contestata consisteva nell'indebito conseguimento di un profitto confluito su una carta Postepay intestata all'imputato, che dopo l'accredito si era reso irreperibile senza fornire una spiegazione alternativa attendibile della provenienza del denaro. Con il primo motivo si deduceva vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità ex artt. 110 e 640 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse mal valutato il compendio probatorio. Con il secondo motivo si lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'eccessività della pena irrogata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la doglianza riproponeva censure già esaminate e disattese in appello, non specifiche e dirette solo a sollecitare una diversa lettura delle prove, estranea al sindacato di legittimità. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo sia sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la genericità della richiesta e l'assenza di segni di resipiscenza o di volontà risarcitoria, sia sulla determinazione della pena, rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito se sorretta da motivazione non arbitraria o illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per affermare il concorso di persone nel reato di truffa

  • art. 640 c.p.

    norma incriminatrice della truffa oggetto di conferma della responsabilità

  • art. 133 c.p.

    parametro per il giudizio di concessione o esclusione delle attenuanti generiche

  • art. 132 c.p.

    richiamato, insieme all'art. 133 c.p., per la determinazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la sentenza di merito per ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie, quando la motivazione impugnata sia logica, congrua e già abbia risposto alle deduzioni difensive.
  • La prova della partecipazione concorsuale a una truffa può essere desunta anche da elementi sintomatici come l'accredito dell'ingiusto profitto su un mezzo di pagamento intestato all'imputato e la successiva irreperibilità dell'interessato, in assenza di una spiegazione alternativa attendibile della provenienza del vantaggio economico.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito dà conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti ostativi, tra cui la genericità della richiesta difensiva e la mancanza di segni di resipiscenza o di condotte riparatorie.
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non quando sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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