Cassazione Penale, Sentenza n. 14225/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Napoli che li aveva ritenuti responsabili della contravvenzione ex art. 677 c.p. per non aver eseguito i lavori necessari alla messa in sicurezza dell'immobile condominiale nonostante le ordinanze sindacali. I motivi di ricorso: (1) deficit di motivazione per non aver considerato prove favorevoli che additavano la condomina Schioppa quale ostacolo all'esecuzione dei lavori (rifiuto di contribuire alle spese); (2) mancata ammissione, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., dell'ing. Panniello come testimone/CTU che avrebbe riferito sullo stato dei luoghi e sulle responsabilità di Schioppa; (3) mancata motivazione circa la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; (4) vizio di motivazione sulla determinazione della pena e sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sul contenimento della pena entro i limiti edittali.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata: erano presenti gli elementi del reato (pericolo per la pubblica incolumità, ordinanze sindacali notificate, inadempienza protratta fino al 19/4/2019). Ha affermato che, in mancanza di decisione assembleare, l'obbligo di eseguire i lavori grava sul singolo condomino e la responsabilità penale non è esclusa dalla circostanza che il pericolo sia derivato da opere abusive di un altro condomino. La Corte ha inoltre osservato che i ricorrenti non hanno comprovato una impossibilità assoluta di provvedere né hanno dimostrato l'adozione di rimedi alternativi (anticipare quote, azione giudiziaria per ottenere il contributo della condomina riottosa). La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis è stata implicitamente respinta in quanto incompatibile con la valutazione di consistente durata della condotta e con la pena inflitta; la determinazione della pena è stata ritenuta congrua e motivata richiamando l'art. 133 c.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che sanziona l'omessa esecuzione dei lavori necessari a scongiurare il pericolo di rovina: applicata ai singoli condomini quando non si forma una volontà assembleare; la responsabilità penale non è esclusa dalla circostanza che la situazione pericolosa derivi da opere abusive di altro condomino.
Regola l'assunzione della prova testimoniale in appello; la mancata ammissione dell'ing. Panniello è stata ritenuta irrilevante rispetto all'integrazione del reato, quindi il vizio invocato non ha inciso sull'esito.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto la domanda incompatibile con la ricostruzione della condotta (durata e mancata esecuzione dei lavori) e con la pena inflitta, quindi implicitamente respinta.
Criteri per la determinazione della pena e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti: il richiamo a tale articolo è stato ritenuto sufficiente per motivare la scelta di una pena prossima al minimo edittale e il riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 606 comma 1 lett. d) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di ricorso per cassazione (vizi di motivazione). La Corte ha applicato il principio secondo cui il mancato esame espresso di un motivo non costituisce vizio quando il motivo è implicitamente incompatibile con la struttura logico-giuridica della sentenza.
Massime di principio
- In un condominio, quando non si forma una decisione assembleare, l'obbligo di eseguire lavori urgenti per la pubblica incolumità grava sui singoli proprietari: ciascun condomino può essere ritenuto penalmente responsabile per omissione, anche se la causa del pericolo dipende da un altro condomino.
- La semplice difficoltà o il rifiuto di un altro condomino a contribuire non esonera automaticamente dalla responsabilità: va dimostrato che non esistevano mezzi ragionevoli per superare l'ostacolo (ad es. anticipare la quota e poi agire per il recupero, rivolgersi all'autorità giudiziaria).
- Per ottenere l'esenzione per impossibilità materiale o per far valere la responsabilità esclusiva di altro soggetto occorre fornire prove concrete delle iniziative intraprese e della impossibilità di adoperare rimedi alternativi.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis richiede la prova di una offensività particolarmente tenue e di una brevità o modesta entità della condotta: condotte protratte nel tempo o che coinvolgono rischio per la pubblica incolumità difficilmente rientrano nella causa di non punibilità.
- Sul piano probatorio, la mancata ammissione di testi o perizie in appello non è automaticamente idonea a determinare l'annullamento se il motivo è incompatibile con la ricostruzione fattuale e giuridica complessiva della sentenza.
- Il giudice può motivare la scelta della pena richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.; quando la pena è fissata al di sotto della media edittale non è sempre necessaria una motivazione analitica dettagliata se il richiamo ai criteri di adeguatezza è chiaro.
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