Cassazione Penale, Sentenza n. 38929/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il G.u.p., in udienza preliminare, ha riqualificato il fatto originariamente contestato (art. 629 c.p.) applicando l'art. 393 c.p. e, senza aver previamente sollecitato il contraddittorio con le parti ai sensi dell'art. 423, comma 1-bis c.p.p., ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 33-sexies c.p.p. per l'emissione del decreto di citazione diretta. Il Procuratore ha impugnato sostenendo che il provvedimento è affetto da "abnormità funzionale": il G.u.p. ha retrocesso il procedimento fuori dai casi consentiti, determinando una stasi processuale e violando la sequenza procedimentale obbligatoria (mancata previa richiesta al pubblico ministero di precisare o modificare l'imputazione), con conseguente illegittima imposizione di un adempimento che può dar luogo a nullità nel prosieguo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, dichiarando che il provvedimento impugnato integra abnormità funzionale perché ha determinato un'indebita regressione del procedimento senza aver attivato il necessario contraddittorio e la sollecitazione al pubblico ministero per la rettifica dell'imputazione come previsto dall'art. 423, comma 1-bis c.p.p. Ha dunque annullato senza rinvio l'ordinanza del G.u.p. e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona per il prosieguo.
Norme richiamate
Riferimento al reato originariamente contestato nell'imputazione; la decisione segnala che l'accusa iniziale si fondava su questa norma
Norma scelta dal G.u.p. per la riqualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che la sola riqualificazione non legittimava la restituzione degli atti senza contraddittorio
art. 33-sexies cod. proc. pen.
Norma invocata dal G.u.p. per ordinare la trasmissione degli atti al P.M. ai fini dell'emissione del decreto di citazione diretta; la Corte ha ritenuto che l'uso di tale rimedio dopo una riqualificazione ex parte del giudice, senza i presupposti procedurali, determinava abnormità
art. 423, comma 1-bis cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo per il giudice dell'udienza preliminare di invitare il pubblico ministero a modificare l'imputazione quando la definizione giuridica non corrisponde agli atti e, se la difformità permane, di restituire gli atti dopo aver sentito le parti; la Corte l'ha richiamata come vincolo procedurale non rispettato
art. 521 e art. 521-bis cod. proc. pen.
Richiamati nella giurisprudenza come fonti che disciplinano la possibilità di modificare l'imputazione e i limiti delle contestazioni suppletive; la Corte li usa per spiegare le conseguenze sulla possibilità del P.M. di insistere sull'imputazione originaria
art. 425 e art. 429 cod. proc. pen.
Norme richiamate in dottrina e giurisprudenza sul potere del giudice di correggere o qualificare l'imputazione nel rispetto del contraddittorio e dei limiti costituzionali
art. 554-bis, comma 5 cod. proc. pen.
Norma omologa richiamata in relazione al contraddittorio sulla completezza e correttezza dell'imputazione; conferma la necessità del confronto tra parti prima di misure retroattive
Richiamato in riferimento all'impossibilità per il pubblico ministero di sollevare conflitto con il giudice; spiega perché l'imposizione di una restituzione degli atti può creare una situazione di stasi processuale
art. 33-quinquies cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento sugli effetti di connessione e sui limiti temporali di deducibilità e rilevabilità dei vizi di attribuzione dei procedimenti
Massime di principio
- Il giudice dell'udienza preliminare può, entro certi limiti, riqualificare il fatto, ma deve rispettare il contraddittorio e le procedure previste dall'art. 423, comma 1-bis c.p.p.; la riqualificazione non legittima automaticamente la restituzione degli atti al P.M. per citazione diretta.
- È configurabile abnormità funzionale quando il provvedimento del G.u.p. determina un'indebita regressione o una stasi del procedimento imponendo al P.M. adempimenti che precludono la regolarità del processo o la possibilità di insistere sull'imputazione originaria.
- Prima di disporre la restituzione degli atti per integrazione o modifica dell'imputazione il giudice deve sollecitare il P.M. a precisarla e sentire le parti; l'omissione di questo passaggio può giustificare annullamento in Cassazione.
- Il pubblico ministero può impugnare gli atti abnormi per Cassazione: l'annullamento è possibile quando il vizio produce un concreto pregiudizio organizzativo al prosieguo del processo (stasi, imposizione di atti nulli).
- In casi analoghi conviene verificare sempre se la modifica della qualificazione è stata preceduta dal necessario contraddittorio; se no, è probabile che il provvedimento possa essere impugnato per abnormità funzionale.
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