Cassazione Penale, Sentenza n. 11934/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza con tre censure principali: 1) inammissibilità dell'appello della parte civile per carenza di interesse, essendo la sentenza di primo grado un'assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" (art. 652 c.p.p.); 2) l'intervenuta prescrizione del reato osterebbe all'ammissione dell'appello della parte civile (richiamando gli artt. 576 e 578 c.p.p.); 3) vizi di diritto e motivazione in ordine alla configurabilità dell'appropriazione indebita (art. 646 c.p.), sostenendo che l'esercizio del diritto di ritenzione sui macchinari era legittimo perché il credito era controverso e quindi non si sarebbe integrato il reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare: 1) ha ritenuto ammissibile l'impugnazione della parte civile anche contro una sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite che riconosce l'interesse della parte civile a non dover reiniziare "ah initio" il giudizio civile e a beneficiare dell'accertamento penale; 2) ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla prescrizione: l'impugnazione della parte civile è ammissibile anche quando il reato si è estinto per prescrizione, con la possibilità per il giudice dell'impugnazione di decidere anche sui profili civili; 3) ha confermato che il diritto di ritenzione è scriminante solo se il credito è liquido ed esigibile e che nel caso di specie le prove non dimostravano che il credito fosse certo, dovendosi quindi ritenere non operante la scriminante. Conseguentemente il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8
Disciplina la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto per l'emergenza pandemica; qui indicato come regola processuale formale applicata al procedimento
Limita l'efficacia del giudicato dell'assoluzione con formula "perché il fatto non costituisce reato" nei giudizi civili, ma secondo la Corte questa limitazione non toglie alla parte civile il diritto di impugnare la sentenza penale
Attribuisce alla parte civile il potere di impugnare la sentenza penale; la Corte lo interpreta come fonte diretta della legittimazione a proporre appello/ricorso anche quando l'assoluzione è con formula che limita l'efficacia di giudicato
Regola i casi particolari di impugnazione della parte civile; nel caso de quo la Corte osserva che non ricorre la condizione richiesta dall'art. 578 (condanna in primo grado) e quindi la norma non è applicabile
Codifica il reato di appropriazione indebita; la Corte richiama i requisiti del delitto e valuta che il diritto di ritenzione possa scriminare solo se il credito è liquido ed esigibile
Prevede che la parte che propone un ricorso rigettato sia condannata al pagamento delle spese; la Corte lo applica per condannare il ricorrente
Regola l'effetto devolutivo in caso di annullamento con rinvio; qui richiamato per indicare la possibilità di rinvio al giudice civile in grado di appello per le statuizioni civili
Massime di principio
- La parte civile ha interesse ad impugnare una sentenza di assoluzione anche se pronunziata con la formula "perché il fatto non costituisce reato": ciò evita di dover riavviare da zero il giudizio civile e le Sezioni Unite ne riconoscono la legittimazione ex art. 576 c.p.p.
- L'impugnazione della parte civile è ammissibile anche quando il reato si sia estinto per prescrizione (sia se la prescrizione è intervenuta in appello sia in primo grado), con possibilità per il giudice di appello o di cassazione di decidere sui profili civili o di rinviare al giudice civile competente
- Il diritto di ritenzione è scriminante rispetto all'appropriazione indebita solo se il credito che si intende tutelare è certo, liquido ed esigibile; se il credito è controverso la ritenzione non esclude il reato
- Quando la parte civile ottiene un accertamento penale favorevole, ne trae utile per il giudizio civile; pertanto è strategico per la parte civile valutare l'impugnazione penale per non perdere il vantaggio probatorio
- In presenza di contestazioni sulla liquidità o esigibilità del credito, il giudice di merito deve valutare le prove specifiche e motivare in ordine alla sussistenza o meno della scriminante della ritenzione
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