Cassazione Penale, Ordinanza n. 04010/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di una legale rappresentante di una società poi fallita per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla tenuta delle scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari della società dichiarata fallita il 13 febbraio 2016. In cassazione la difesa ha proposto quattro motivi: i primi tre, formalmente rubricati come violazione di legge e vizio di motivazione, contestavano l’affermazione di responsabilità, ma la Corte li ha ritenuti aspecifici perché non correlati alle rationes decidendi delle sentenze di merito e, in sostanza, diretti a ottenere una rivalutazione delle prove e una diversa lettura del compendio probatorio; il quarto motivo censurava genericamente il diniego delle attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti, senza confrontarsi con la declaratoria di inammissibilità della relativa richiesta già pronunciata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi tre motivi erano generici e non consentiti in sede di legittimità perché miravano a una rivalutazione del merito e non indicavano specifici travisamenti della prova, mentre il quarto motivo era anch’esso aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza d’appello che aveva già dichiarato inammissibile la richiesta di attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.
seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2), legge fall.
La parziale omissione del dovere annotativo integra la bancarotta fraudolenta documentale e richiede dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficile o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’impresa.
art. 216 legge fall.
Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione non è necessario il nesso causale tra gli atti distrattivi e il successivo fallimento; è sufficiente il depauperamento dell’impresa mediante destinazione delle risorse a impieghi estranei all’attività sociale.
La doglianza sulle attenuanti generiche è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la precedente statuizione di inammissibilità della richiesta in appello.
In caso di inammissibilità del ricorso la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando è aspecifico, cioè non si confronta con le concrete rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura del compendio probatorio.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una rivalutazione del merito attraverso la diretta esposizione o rilettura delle fonti di prova, salvo la deduzione specifica di un decisivo travisamento della prova nei limiti di autosufficienza del ricorso.
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione non richiede il nesso causale tra l’atto distrattivo e il successivo fallimento; è sufficiente che l’agente abbia depauperato l’impresa destinando risorse a finalità estranee all’attività sociale.
- Il dolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale è generico e non richiede la consapevolezza dello stato di insolvenza né l’intento di danneggiare i creditori; basta la volontaria destinazione del patrimonio a fini diversi dalla garanzia delle obbligazioni sociali.
- La bancarotta fraudolenta documentale può essere integrata anche da una parziale omissione dei doveri di annotazione; il dolo consiste nella coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari.
- La doglianza sulle attenuanti generiche deve misurarsi con la motivazione della decisione di merito; se la richiesta è già stata dichiarata inammissibile in appello, un motivo che la riproponga in modo generico è inidoneo a fondare l’annullamento.
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