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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24260/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (possessori)

La controversia

La controversia nasce da un'azione possessoria di reintegra promossa per ottenere tutela del possesso di una servitù di passaggio pedonale esercitata tramite un viottolo. In primo grado la domanda è stata rigettata; la corte d'appello ha confermato il rigetto ritenendo che sulla porzione di terreno gravasse un giudicato esterno formatosi in un precedente giudizio petitorio, nel quale era stata accertata la proprietà di un terzo ed era stato ordinato il rilascio del terreno da parte del dante causa dei ricorrenti. Secondo la corte territoriale, i ricorrenti avevano dedotto di essere succeduti nel possesso della servitù al loro dante causa, con conseguente estensione nei loro confronti dell'efficacia soggettiva del giudicato e preclusione a contestare l'indebitezza del possesso. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione degli artt. 2909 c.c., 115 c.p.c., 2697 c.c., 24 e 111 Cost., sostenendo che il giudicato richiamato non poteva operare in un giudizio possessorio, trattandosi di situazione giuridica diversa rispetto al giudizio petitorio, e che i ricorrenti non avevano mai fondato la domanda su una mera successione nel possesso del dante causa ma su un possesso autonomo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata quindi annullata perché la corte territoriale aveva erroneamente applicato l'efficacia del giudicato esterno a una controversia possessoria, nonostante l'autonomia tra azioni possessoria e petitoria e la dedotta titolarità di un possesso autonomo da parte degli attori.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato ha efficacia vincolante tra le parti e, nei limiti indicati dalla giurisprudenza, può avere anche efficacia riflessa; tuttavia tale efficacia non opera quando il terzo o la parte deducano una situazione autonoma e non dipendente da quella definita nel precedente giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di tale disposizione nel dispositivo della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che nel possessorio il ricorrente deve provare l'effettivo esercizio attuale del potere di fatto sulla cosa.

  • art. 24 Cost.

    invocato come parametro di tutela del diritto di difesa; non è oggetto di autonoma elaborazione nel decisum.

  • art. 111 Cost.

    invocato come parametro del giusto processo; non è oggetto di autonoma elaborazione nel decisum.

Massime di principio

  • Le azioni possessorie e le azioni petitorie sono strutturalmente autonome: anche se coinvolgono gli stessi soggetti o gli stessi beni, si distinguono per petitum e causa petendi e non consentono una automatica trasposizione degli effetti del giudizio petitorio nel giudizio possessorio.
  • Il giudicato formatosi in un giudizio petitorio non preclude, di per sé, la tutela possessoria successivamente azionata da chi deduca un possesso autonomo sul medesimo bene; l'efficacia riflessa del giudicato opera solo verso soggetti titolari di un diritto omologo o dipendente dalla situazione definita nella precedente sentenza.
  • Nel giudizio di reintegrazione nel possesso, il titolo da cui si pretende di trarre lo ius possidendi può al più corroborare la prova del possesso, ma non sostituisce la prova dell'effettivo esercizio, attuale, della signoria di fatto sul bene prima dello spoglio.
  • La condanna al rilascio pronunciata in sede petitoria non esclude che, successivamente al giudicato, possa essere instaurato un possesso autonomo sul medesimo bene, con conseguente inoperatività automatica di preclusioni derivanti dal precedente giudizio.

Come è indicizzato

MateriePossessoGiudicato
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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