Cassazione Civile, Ordinanza n. 23351/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione del compenso spettante a un difensore nominato dalla persona offesa in un procedimento penale. Il giudice dell'opposizione aveva riconosciuto solo un importo minimo, ritenendo remunerabile la sola fase di studio perché la persona offesa non si era costituita parte civile, e aveva inoltre operato una serie di passaggi di calcolo (applicazione dei parametri del d.m. 140/2012, aumento per assistenza a più persone offese, divisione dell'importo e ulteriore riduzione ex art. 130 d.P.R. 115/2002). Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la decisione per violazione degli artt. 9, 12 e 14 del d.m. 140/2012, sostenendo che il difensore doveva essere remunerato anche per le fasi istruttoria e dibattimentale, alle quali aveva effettivamente partecipato, risultando ciò dai verbali. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 130 d.P.R. 115/2002 e dell'art. 12, comma 4, d.m. 140/2012, contestando la correttezza dei calcoli effettuati e sostenendo che non dovessero essere applicati raddoppi, divisioni o ulteriori dimezzamenti, né la riduzione ex art. 130 al processo penale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che il difensore della persona offesa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, pur se non costituita parte civile, ha diritto al compenso per tutte le fasi del processo penale alle quali abbia partecipato, e non solo per l'attività di studio. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Patti, in diversa composizione, che dovrà rideterminare il compenso attenendosi al principio di diritto enunciato e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 90 cod. proc. pen.
è richiamato per affermare che la persona offesa ha diritto a partecipare al processo penale.
art. 104 cod. proc. pen.
è richiamato per riconoscere che la persona offesa può avvalersi di un difensore.
art. 9 d.m. n. 140/2012
invocato dalla ricorrente in relazione ai parametri di liquidazione del compenso professionale.
art. 12 d.m. n. 140/2012
richiamato sia per la liquidazione del compenso in presenza di più assistiti sia nel censurare il criterio di calcolo adottato dal giudice di merito.
art. 14 d.m. n. 140/2012
richiamato dalla ricorrente per contestare la limitazione della liquidazione alla sola fase di studio.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
la ricorrente sosteneva che non fosse applicabile alla difesa nel processo penale; la Corte non decide su questo punto perché il motivo è assorbito.
art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con i motivi di ricorso.
Massime di principio
- Il difensore nominato dalla persona offesa dal reato, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha diritto al compenso per tutte le fasi del processo penale in cui abbia effettivamente prestato attività difensiva, anche se la persona offesa non si è costituita parte civile.
- La mancata costituzione di parte civile della persona offesa non giustifica, di per sé, l'esclusione della remunerazione per le fasi processuali diverse dallo studio della causa, quando il difensore abbia partecipato alle udienze e svolto assistenza difensiva.
- La liquidazione del compenso deve rispettare i parametri normativi applicabili senza introdurre deroghe non previste dalla legge o criteri di riduzione non coerenti con il ruolo processuale della persona offesa.
- Quando una censura di liquidazione del compenso viene accolta per un vizio assorbente, le ulteriori doglianze sui criteri di calcolo restano assorbite e non vengono esaminate nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23342/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23343/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23345/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23347/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23349/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23350/2025 del 16/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →