Cassazione Penale, Sentenza n. 43069/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La BNL ha impugnato la sentenza d'appello che aveva assolto Claudio Imbriani dalle accuse di truffa aggravata relative alle operazioni "Nuovi Investimenti" e "Gruppo Costruzioni", denunciando violazione e errata applicazione dell'art. 640 c.p. e vizi di motivazione. La parte civile sosteneva che la Corte territoriale avesse sottovalutato o reso irrilevanti elementi decisivi (in particolare il preliminare falso, il prefinanziamento di euro 290.000, il silenzio dell'imputato sui collegamenti tra le società e la perizia) e non avesse correttamente ancorato l'esclusione dell'elemento soggettivo a prove documentali, intercettative e dichiarative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso della BNL inammissibile perché articolato con censure non consentite in questa sede e perché, a giudizio della Corte, la Corte d'appello in sede di rinvio aveva esaminato e motivato le questioni indicate dalla sentenza di annullamento (21.3.2019), fornendo valutazioni congrue sul ruolo causale degli elementi probatori. In particolare la Cassazione ha ritenuto che i giudici del rinvio avessero correttamente: valutato la perizia del tecnico di banca come antecedente al preliminare falso e congrua, motivato l'irrilevanza causale del prefinanziamento restituito, considerato l'organizzazione decisionale interna della banca e la mancanza di prova che Imbriani avesse avuto efficacia causale nell'indurre in errore la Direzione centrale; per tali ragioni il ricorso della parte civile è stato rigettato e resta confermata l'assoluzione di Imbriani deciso dalla Corte d'appello in sede di rinvio.
Norme richiamate
La norma è stata richiamata dalla parte civile come parametro della contestazione di truffa aggravata; la Corte ha valorizzato che, oltre alla sussistenza degli elementi oggettivi della frode, sia necessario dimostrare il nesso causale fra gli artifici o raggiri e la concreta induzione in errore dell'ente erogatore e l'efficacia causale della condotta dell'imputato. Nel caso la Corte ha ritenuto non provata l'effettiva efficienza causale della condotta di Imbriani rispetto alla decisione finale della banca.
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla eccezione difensiva di indeterminatezza del capo di imputazione; la Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del capo, come già valutato nei precedenti gradi.
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte della Procura Generale; utilizzata esclusivamente in ambito processuale per documentare le conclusioni del Pubblico Ministero nel procedimento di legittimità.
Massime di principio
- Per configurare la truffa aggravata in danno di una banca non basta provare elementi artificiosi o falsità formali: è necessario dimostrare il nesso di causalità tra tali artifici e la decisione dell'istituto (ossia che l'istituto fu effettivamente indotto in errore da quegli elementi).
- La conoscenza o la partecipazione di un funzionario bancario a documenti falsi rileva penalmente solo se è provato che la sua condotta abbia avuto efficacia causale nell'iter decisionale interno della banca; la mera frequentazione o rapporti amicali con i promotori non sono di per sé sufficienti.
- Le perizie interne alla banca e i visti di congruità del Comparto Tecnico Centrale possono ridurre il rilievo probatorio di successivi documenti falsi se risultano antecedenti e non condizionati da tali documenti; va valutata la sequenza temporale e l'effettiva influenza sulle decisioni.
- Operazioni finanziarie decise da più organi interni richiedono una ricostruzione documentale che colleghi in modo specifico la condotta del singolo imputato alla scelta degli organi decisionali centrali; l'esistenza di un iter decisionale multilivello può attenuare la responsabilità individuale se non si prova il condizionamento.
- In sede di rinvio la Corte d'appello è vincolata a occuparsi e a dare risposta alle censure indicate dalla Corte di cassazione nell'annullamento; tuttavia conserva autonomia valutativa, purché la sua motivazione dia conto esplicito e congruo dei punti sollevati dalla sentenza di annullamento.
- In sede di Cassazione non sono ammissibili censure che si traducano in un nuovo apprezzamento dei fatti già esaminati se non attinenti a questioni di diritto o a vizi di motivazione effettivamente sindacabili nel giudizio di legittimità.
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