Cassazione Civile, Ordinanza n. 13281/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da una cartella di pagamento emessa per il mancato versamento, oltre la prima rata, delle somme dovute nell’ambito della definizione agevolata prevista per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi siciliani del 2002. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, aveva ritenuto maturata la decadenza dal beneficio fiscale per effetto del mancato pagamento delle rate successive alla prima. Con l’unico motivo la ricorrente ha denunciato, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006, sostenendo che tale norma non prevedesse espressamente una decadenza dal condono in caso di versamento parziale e che quindi la CTR avesse errato nel ritenere perso il beneficio. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato che l’art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006 consente la definizione della posizione debitoria con pagamento ridotto e rateizzazione, prevedendo il ravvedimento operoso per il ritardato versamento, ma non disciplina espressamente la conseguenza del versamento parziale. Tuttavia, la decadenza dal beneficio per mancato integrale adempimento discende dai principi generali in materia di corretto adempimento degli oneri fiscali e di accesso alle agevolazioni tributarie, secondo precedenti di legittimità richiamati dalla Corte. Nel caso concreto non risultava che la contribuente avesse attivato il ravvedimento operoso né allegato un errore scusabile. Di conseguenza la Corte ha confermato la decisione della CTR e ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di legittimità, oltre alle somme liquidate ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 1, comma 1011, l. 27 dicembre 2006, n. 296
Ai soggetti destinatari ... è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007 ... ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento ... si applica l'istituto del ravvedimento operoso ...
la norma consente la definizione agevolata e richiama il ravvedimento operoso per il ritardato versamento, ma non prevede espressamente la decadenza; la Corte ritiene tuttavia che la decadenza discenda dai principi generali di corretto adempimento degli oneri fiscali e di accesso alle agevolazioni.
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato come disciplina del ravvedimento operoso, che nel caso concreto non risulta essere stato attivato dalla contribuente.
viene richiamato per la decisione in adunanza camerale e per la condanna della parte soccombente alle ulteriori somme previste.
terzo comma; quarto comma
fondamento della condanna della ricorrente al pagamento di euro 900 in favore della controparte e di euro 500 alla cassa delle ammende.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle definizioni agevolate tributarie, l’assenza di una clausola espressa di decadenza non impedisce di ritenere perso il beneficio quando il contribuente non adempia integralmente alle condizioni di pagamento previste dalla norma.
- Il versamento rateale previsto da una disciplina di condono o definizione agevolata deve essere eseguito secondo le modalità stabilite; il mancato pagamento delle rate successive alla prima può comportare la perdita del beneficio se incompatibile con la struttura dell’agevolazione.
- Il richiamo al ravvedimento operoso opera come rimedio al ritardato versamento, ma il contribuente deve attivarlo; in mancanza di attivazione e di allegazione di un errore scusabile, non può invocarsi la conservazione del beneficio.
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge è infondata quando la sentenza impugnata si conformi a un orientamento consolidato della Corte e il ricorrente non offra argomenti idonei a superarlo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13202/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13203/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13205/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13210/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13211/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13213/2025 del 19/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →