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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34828/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento, chiedendo l’ammissione in via privilegiata di un credito di euro 26.287,04 a titolo di T.f.r., relativo a un rapporto di lavoro che egli assumeva essere intercorso dal 1° maggio 2008 al 3 dicembre 2015 e poi dal 26 gennaio 2016 al 5 aprile 2016. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo insufficiente la prova del rapporto e, soprattutto, valorizzando il CUD 2016, nel quale risultava l’avvenuta corresponsione dell’intero T.f.r. Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 c.c., 2697 c.c., 115 e 132 c.p.c., oltre che per omessa motivazione su un punto decisivo, sostenendo che il CUD è un documento fiscale proveniente dalla stessa parte che non può costituire prova a favore di chi lo ha formato; ha inoltre dedotto l’assenza di prova di pagamento tramite banca e la mancanza di sottoscrizione delle buste paga, che sarebbero al più prova di consegna, non di avvenuto pagamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha osservato, in primo luogo, che nel giudizio di opposizione allo stato passivo si applicano le regole generali sull’onere della prova: il creditore opponente deve provare la fonte del proprio diritto, mentre la curatela deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, come il pagamento. Ha quindi rilevato che il Tribunale aveva, di fatto, fondato il rigetto non sul fatto costitutivo del credito, ma sul preteso fatto estintivo del pagamento del T.f.r., con conseguente erronea attribuzione dell’onere probatorio. Inoltre ha censurato l’uso del CUD 2016 come prova del pagamento in favore della stessa parte che lo aveva formato, richiamando il principio secondo cui il documento proveniente dalla parte interessata non può costituire prova a suo favore né spostare l’onere della prova. La Corte ha pertanto cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Siracusa in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2120 c.c.

    Richiamato quale norma sostanziale sul T.f.r., rispetto al quale il lavoratore rivendicava il credito insinuato al passivo.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte lo ha applicato per ribadire la ripartizione dell’onere della prova: il creditore prova il fatto costitutivo, la curatela deve provare i fatti estintivi come il pagamento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro di censura della valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro di censura per difetto di motivazione su un punto decisivo.

  • art. 380bis c.p.c.

    Richiamato per indicare il deposito di memoria nel procedimento camerale di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento si applicano le regole ordinarie sull’onere della prova: il creditore opponente deve provare la fonte negoziale o legale del proprio credito, mentre la curatela deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, come l’eventuale pagamento.
  • Quando il giudice di merito fonda il rigetto della domanda sul pagamento del credito, egli accerta un fatto estintivo e non può addossarne la prova al creditore; far gravare tale prova sulla parte non onerata integra violazione dell’art. 2697 c.c.
  • Un documento formato dalla stessa parte che intende avvalersene non costituisce, di regola, prova a suo favore e non determina inversione dell’onere probatorio se la sua efficacia probatoria sia contestata.
  • Il CUD, come documento fiscale proveniente dal soggetto interessato, può semmai operare contro chi lo ha formato, ma non può essere utilizzato come prova in suo favore per dimostrare l’avvenuto pagamento del credito in contestazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoTFR
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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