Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21934/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce dalla impugnazione di un atto di cessione di ramo d'azienda stipulato da una società a favore di un'altra società, atto che una socia al 50% ha contestato chiedendone la nullità, annullabilità o inefficacia perché adottato dall'amministratore unico senza previa autorizzazione assembleare e sulla base dell'assunto che la società cedente disponesse di due distinti rami d'azienda. Il Tribunale ha rigettato la domanda. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato l'impugnazione improcedibile ritenendo invalida la prova della notificazione dell'atto di appello, poiché la parte appellante aveva depositato nel fascicolo telematico copie scansionate in PDF delle ricevute PEC e delle relate di notifica, con attestazione di conformità, anziché gli originali informatici in formato .eml o .msg o duplicati informatici, e ciò avrebbe impedito di verificare la tempestività della costituzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: il primo contro la dichiarazione di improcedibilità, sostenendo che la produzione analogica con attestazione di conformità non integra improcedibilità ma, al più, una nullità sanabile; il secondo sulla mancata considerazione della richiesta di rimessione in termini; il terzo su questioni di pregiudizialità ex art. 267 TFUE e di costituzionalità; il quarto sul merito dei motivi di appello. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione d'appello è stata ritenuta errata perché ha trasformato in causa di improcedibilità un vizio che non comporta tale sanzione: quando la notificazione dell'appello è avvenuta via PEC e la parte si è costituita depositando copia analogica degli atti notificati con attestazione di conformità, non esiste un obbligo di produrre necessariamente l'originale informatico in formato .eml o .msg, purché dagli atti risulti comunque la prova della notifica e della tempestività della costituzione. Di conseguenza, il giudice di rinvio dovrà riesaminare il gravame nel merito.

Norme richiamate

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994

    "Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità"

    La norma consente, in alternativa al deposito telematico, il deposito analogico della copia del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute, purché accompagnati da attestazione di conformità; non impone un obbligo assoluto di deposito dell'originale informatico ai fini della prova della notificazione.

  • art. 3-bis, L. 53/1994

    È la disposizione che disciplina la notificazione a mezzo posta elettronica certificata richiamata dalla norma sul deposito della prova della notificazione.

  • art. 348, comma 1, c.p.c.

    "l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce nei termini"

    La sanzione di improcedibilità è collegata alla mancata tempestiva costituzione dell'appellante, non alla mera irregolarità formale del deposito della prova della notificazione, se la tempestività risulta comunque dagli atti.

  • art. 347, comma 1, c.p.c.

    Il termine per la costituzione dell'appellante decorre dal perfezionamento della notificazione nei confronti dell'appellato e va verificato d'ufficio dal giudice.

  • art. 165 c.p.c.

    La norma richiede il deposito degli atti necessari a verificare la rituale costituzione, ma la sua inosservanza formale non comporta improcedibilità se il vizio è sanabile e lo scopo dell'atto risulta raggiunto.

  • art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005

    La copia analogica di un documento informatico ha efficacia probatoria se la conformità all'originale è attestata da soggetto autorizzato.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro a favore dell'effettività del diritto di azione e difesa e contro formalismi eccessivi.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato per valorizzare l'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale fondamento del principio di ragionevole durata e del processo orientato alla decisione di merito.

  • art. 267 TFUE

    È stata evocata dalla ricorrente nel secondo motivo, ma la relativa questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Quando la notificazione dell'atto di appello è eseguita via PEC, la prova della notificazione può essere fornita anche mediante copia analogica del messaggio, degli allegati e delle ricevute, purché la copia sia munita di attestazione di conformità; non è richiesto in ogni caso il deposito dell'originale informatico in formato .eml o .msg.
  • L'improcedibilità dell'appello è sanzione collegata alla mancata tempestiva costituzione dell'appellante, non alla sola irregolarità formale del documento depositato, se dagli atti è comunque possibile verificare la data di notificazione e quindi la tempestività della costituzione.
  • Il giudice deve privilegiare una lettura delle forme processuali conforme alla loro funzione, evitando formalismi che ostacolino l'effettività del diritto di difesa e la decisione di merito quando lo scopo dell'atto risulti raggiunto.
  • La mancata produzione in forma telematica della prova di notificazione non determina improcedibilità se la parte abbia comunque depositato documentazione idonea a dimostrare la notificazione e l'appellato si sia costituito senza contestazioni rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.