Cassazione Penale, Sentenza n. 13704/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa per aver ricevuto sul proprio conto corrente €5.500 distratti dal conto della Sig.ra Serafina Felli. Il ricorso per cassazione proponeva due motivi: 1) violazione di legge (art. 441 c.p.p.) per aver ammesso la costituzione della parte civile in ritardo, ossia dopo l'ammissione del rito abbreviato; 2) violazione di legge (art. 640 c.p.) e vizio di motivazione per presunta carenza della base probatoria, sostenendo che non era stata adeguatamente valutata la possibile perdita/smarrimento dei dati identificativi del conto su cui era stato versato il denaro trafugato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio: l'art. 556 c.p.p. rinvia alle norme del titolo I, libro VI del codice di rito e dunque ammette la costituzione della parte civile anche dopo l'ammissione del rito abbreviato (richiamata giurisprudenza di Cassazione). Nel caso concreto la costituzione della parte civile è avvenuta regolarmente all'inizio dell'udienza fissata per la discussione. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché consiste in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, attività non consentita alla Corte di legittimità; la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta logica e coerente con le emergenze processuali (assenza di denunce di furto/smarrimento e conto ancora attivo alla data del fatto). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi €3.686,00 oltre accessori di legge. La condanna penale confermata in appello (4 mesi e 20 giorni di reclusione oltre multa) rimane operante.
Norme richiamate
Norma sul rito abbreviato; il ricorrente assume la violazione per la tardiva costituzione della parte civile, ma la Corte ha richiamato che l'art. 441, comma 2, consente la costituzione della parte civile anche dopo l'ammissione del rito abbreviato
Norma che disciplina il reato di truffa; richiamata quale capo di imputazione contestato al ricorrente. La Cassazione non ha riesaminato il merito probatorio relativo alla sussistenza del reato
Norma che rinvia alle disposizioni del titolo I, libro VI del codice di rito e viene interpretata come comprensiva dell'art. 441: autorizza la costituzione della parte civile anche dopo l'ammissione del rito abbreviato
Norma che disciplina le conseguenze per il ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La costituzione della parte civile può essere ammessa anche dopo l'ammissione del rito abbreviato in forza del rinvio operato dall'art. 556 c.p.p. all'art. 441 c.p.p.; pertanto la tardiva costituzione non è di per sé sempre improcedibile.
- La Corte di Cassazione non è competente a rivedere il merito della valutazione probatoria: i motivi che chiedono una nuova valutazione delle prove o della loro capacità dimostrativa sono inammissibili.
- Per essere utile in Cassazione, un motivo deve indicare punti di illogicità, contraddittorietà o violazione di legge nella motivazione, non limitarsi a contestare la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare oneri economici significativi per il ricorrente (spese processuali, somma alla Cassa delle ammende e rifusione delle spese della parte civile).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13651/2024 del 04/04/2024
- Sentenza penale · 4 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13655/2024 del 04/04/2024
- Sentenza penale · 4 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13656/2024 del 04/04/2024
- Sentenza penale · 4 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13658/2024 del 04/04/2024
- Sentenza penale · 4 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13659/2024 del 04/04/2024
- Sentenza penale · 4 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13660/2024 del 04/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →