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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19519/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma di condanna per lesioni aggravate e danneggiamento. Deduce (1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe fondato la colpevolezza sul criterio della "verosimiglianza" anziché sulla certezza oltre ogni ragionevole dubbio; contesta in particolare che il danneggiamento del finestrino sia stato doloso e non involontario (l'imputato ammette di aver colpito il vetro con una mazza da baseball ma sostiene volesse solo attirare l'attenzione) e che non vi sia prova che le lesioni siano state arrecate da lui piuttosto che da terzi. (2) Errata valutazione e omissione sulla applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), con richiesta di assorbimento o attenuazione della responsabilità atteso il carattere episodico e la limitata entità del danno.

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che si trattasse di doglianze di merito e di una mera ri-valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità: le contestazioni alternative del ricorrente erano basate su affermazioni unilaterali e non supportate da elementi probatori emergenti dal processo; la corte territoriale aveva motivatamente attribuito credito alla versione della persona offesa e ritenuto non verosimile che il vetro si rompesse per un gesto involontario. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la struttura argomentativa della sentenza di merito evidenziava la gravità del fatto e pertanto escludeva implicitamente l'applicabilità della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in Euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito mostrasse elementi di gravità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno) tali da escludere l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità; la richiesta è stata quindi implicitamente respinta.

  • Decreto Legislativo n. 76/2016

    Decreto Legislativo n. 76/2016

    Richiamato dal ricorrente con riguardo a una presunta depenalizzazione; la Corte non ha accolto tale censura e non ha ritenuto applicabile la depenalizzazione al caso concreto.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. 18/12/2020, n.176)

    art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020, conv. L.176/2020

    Norma che ha consentito il trattamento del ricorso senza udienza con le parti che hanno concluso per iscritto; procedura correttamente applicata nel processo in esame.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'imposizione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono, di regola, inammissibili se non fondati su elementi processuali specifici e nuovi.
  • Le ricostruzioni alternative dei fatti offerte dal difensore devono essere supportate da elementi probatori emergenti dagli atti; affermazioni unilaterali e congetturali non sono sufficienti a creare un ragionevole dubbio per la legittimità.
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è implicitamente respinta se la motivazione di merito descrive il fatto in termini di gravità o evidenzia modalità e conseguenze che non si conciliano con la particolare tenuità.
  • La mera possibilità teorica di una diversa causa del danno o delle lesioni (es. intervento di un terzo, fragilità preesistente del vetro) non supera l'apprezzamento probatorio del giudice di merito senza adeguati riscontri probatori.
  • Censire omissioni motivazionali richiede che sia indicata con precisione la parte mancante e che l'assenza di motivazione configuri un vizio di legittimità; non basta contestare l'esito motivazionale quando la sentenza contiene argomentazioni che affrontano i profili rilevanti.

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