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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27806/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zanini era stato imputato del reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica (art. 348 cod. pen.), contestato per aver svolto attività odontoiatrica senza i titoli abilitativi richiesti. In appello la Corte di Venezia ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, ma ha deciso sulle statuizioni civili. Con ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) illegittimità della condanna perché sarebbe stato abilitato all'esercizio in virtù di un titolo conseguito in Polonia e dell'iscrizione all'Ordine portoghese (richiamando l'art. 13 L. n. 409/85 e il principio di libera circolazione dei professionisti UE); 2) carenza di prova sull'esercizio sistematico della professione, avendo operato solo il giorno dell'accesso dei NAS; 3) difetto di offensività dovuto alla presunta validità della abilitazione estera; 4) mancata prova del danno subito dalla parte civile e quindi erronea conferma delle statuizioni civili; 5) contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello mantenuto le statuizioni civili pur avendo dichiarato estinto il reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la declaratoria di estinzione del reato maturata in appello non impedisce alla Corte territoriale di decidere sulle statuizioni civili, atteso l'art. 578 c.p.p. e l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, in presenza di parte civile, il giudice d'appello deve valutare il compendio probatorio anche ai fini civili e, se del caso, verificare la sussistenza dei presupposti per un'assoluzione nel merito. Sulle censure di merito relative ai titoli esteri e alla sistematicità dell'esercizio, la Cassazione ha ritenuto le censure generiche e volte a una rinnovata valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità; ha richiamato gli elementi di fatto assunti dalla Corte di appello (comunicazione del Ministero della Salute sulla inidoneità del titolo polacco, presenza di altri pazienti e strumentazione nello studio) che fondavano la decisione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 348 cod. pen.

    Norma richiamata a titolo del reato contestato (esercizio abusivo della professione odontoiatrica). La sentenza assume che il fatto dedotto in capo all'imputato rientrava nella fattispecie contestata.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    «quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili»

    Fondamento normativo del potere della Corte di appello e della Cassazione di pronunciarsi sulle statuizioni civili anche quando il reato sia estinto per prescrizione; la declaratoria di estinzione non è ostativa all'accertamento civile nei confronti dell'imputato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio di immediatezza della dichiarazione delle cause estintive del reato e per l'esigenza di speditezza del processo, la quale tuttavia può risultare recessiva rispetto alla tutela dei diritti della parte civile quando questa sia presente.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Criterio di giudizio per l'assoluzione nel merito (prove insufficienti o contraddittorie): la Corte di appello, in presenza di parte civile, deve valutare se il compendio probatorio consenta o meno di assolvere l'imputato anche quando sia sopravvenuta la causa estintiva.

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per garantire il diritto alla prova contraria e al contraddittorio nella valutazione dei diritti civili derivanti dal reato.

  • art. 111 Cost.

    Richiama garanzie costituzionali del giusto processo e del diritto alla prova, invocate nella valutazione del compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; in applicazione di tale norma il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 13 L. n. 409/85

    Richiamata dal ricorrente per sostenere la possibilità di prestazioni temporanee in Italia da parte di cittadini UE senza iscrizione all'albo; la Corte ha ritenuto tale argomento non idoneo a provare l'abilitazione permanente all'esercizio in Italia, e ha considerato decisive le risultanze amministrative circa l'inidoneità del titolo estero.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U, n. 35490/2009; Sez. U, n. 36208/2024)

    Principi richiamati: (i) l'obbligo di dichiarare immediatamente le cause estintive salvo che la presenza della parte civile imponga la valutazione del compendio probatorio ai fini civili; (ii) in appello, sopraggiunta l'estinzione per prescrizione, il giudice deve comunque esaminare se sussistano gli elementi per l'assoluzione nel merito quando la prova sia insufficiente o contraddittoria.

Massime di principio

  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta in appello non impedisce alla Corte di appello di decidere sulle pretese civili; l'art. 578 c.p.p. consente la cognizione delle statuizioni civili anche dopo la prescrizione.
  • Quando la parte civile è presente, il giudice d'appello deve valutare il compendio probatorio anche ai fini civili e, se necessario, verificare se sussistano i presupposti per un'assoluzione nel merito (prove insufficienti o contraddittorie).
  • La Cassazione non è sede per rivalutare i fatti e le prove: censure generiche o che chiedano una rinnovata valutazione del compendio probatorio sono inammissibili.
  • L'abilitazione all'esercizio professionale in un altro Stato UE o l'iscrizione a un ordine estero non determinano automaticamente il riconoscimento dell'abilitazione in Italia; occorre verifica amministrativa/giuridica della validità del titolo rispetto al sistema italiano.
  • Nei ricorsi per cassazione è essenziale la specificità delle censure: critiche generiche o non confrontate con la motivazione impugnata saranno dichiarate inammissibili.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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