Cassazione Penale, Sentenza n. 33389/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Trieste del 24/10/2023 che aveva respinto l'istanza ex art.95 d.lgs. n.150/2022 volta a ottenere la sostituzione della pena. Il motivo di ricorso in Cassazione era l'erronea applicazione della legge: la Corte di Appello avrebbe fatto riferimento e applicato l'art.58-quater dell'ordinamento penitenziario (norma sulle revoche di misure alternative) ritenendola ostativa alla concessione della pena sostitutiva, mentre tale disposizione sarebbe applicabile solo alle misure alternative e non alle pene sostitutive; inoltre il ricorrente ha fatto presente che i fatti che avevano motivato la revoca della misura alternativa erano poi stati smentiti in sede penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che l'art.58-quater ord. pen. non è applicabile per analogia alle pene sostitutive di cui all'art.20 c.p. (introdotte dal d.lgs. n.150/2022). Le pene sostitutive sono regolate nel giudizio di cognizione e dalla legge n.689/1981 (art.59), che disciplina separatamente le conseguenze di una revoca di pena sostitutiva. La Corte ha inoltre rilevato che la valutazione dei comportamenti del Vurro, rilevante ai fini della concessione di una pena sostitutiva, è stata effettuata solo in via subordinata e in modo sintetico, per effetto dell'erroneo richiamo all'art.58-quater, rendendo inadeguata la motivazione. Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Trieste. Decisione del 12 aprile 2024.
Norme richiamate
art.58-quater ordinamento penitenziario
Disciplina la revoca di precedenti misure alternative alla detenzione e prevede, come effetto ostativo, il divieto di concessione di benefici penitenziari per un periodo (indicato nella norma) dalla revoca; non è applicabile alle pene sostitutive e non può essere estesa per analogia in malam partem a chi richiede una pena sostitutiva.
art.20 cod. pen. (pene sostitutive) e d.lgs. n.150/2022
Le pene sostitutive sono state disciplinate dal d.lgs. n.150/2022 e trovano la loro disciplina nel giudizio di cognizione e nella legge n.689/1981; la loro concessione richiede una specifica valutazione di idoneità della pena a perseguire la rieducazione e dell'affidabilità del condannato, ai sensi dell'art.58 ord. pen.
Prevede che la revoca di una pena sostitutiva determini il divieto di concessione di una nuova pena sostitutiva se il fatto di reato è commesso entro tre anni dalla revoca; si tratta di un meccanismo diverso per collocazione sistematica e presupposti rispetto all'art.58-quater ord. pen.
art.58 ordinamento penitenziario
Norma che impone la valutazione della idoneità della pena sostitutiva a realizzare le condizioni per la rieducazione del condannato e la valutazione dell'affidabilità del destinatario; la pena sostitutiva non può essere concessa se sussiste una pericolosità sociale tale da richiedere la detenzione o se manca la capacità di autocontrollo necessaria.
Disposizione invocata dal ricorrente quale titolo processuale per chiedere la sostituzione della pena; disciplina il procedimento volto all'attuazione delle disposizioni del d.lgs. n.150/2022 (richiamo procedurale nella vicenda).
Massime di principio
- L'art.58-quater ord. pen. riguarda le misure alternative alla detenzione e non può essere applicato per analogia alle pene sostitutive in danno del soggetto richiesta.
- Le pene sostitutive vanno valutate alla luce della disciplina del giudizio di cognizione e della legge 689/1981; esiste uno specifico divieto di nuova pena sostitutiva in caso di revoca, disciplinato dall'art.59 della legge 689/1981, ma si tratta di un istituto distinto dall'art.58-quater.
- Nel decidere sulla concessione di una pena sostitutiva il giudice deve motivare specificamente circa l'idoneità della pena e l'affidabilità del condannato (valutazione della pericolosità sociale e della capacità di autocontrollo); motivazioni sintetiche o fondate su norme non pertinenti sono causa di annullamento e rinvio.
- I fatti che hanno determinato una precedente revoca di una misura alternativa possono essere presi in considerazione, ma solo nell'ambito della corretta valutazione prevista dall'art.58 ord. pen., non come automatica 'barra' ostativa derivante dall'applicazione di norme relative ad altri istituti.
- In presenza di erronea applicazione della norma ostativa o di motivazione insufficiente, la decisione va annullata e il giudice dovrà riesaminare la domanda secondo la corretta cornice normativa.
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