Cassazione Civile, Ordinanza n. 17721/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
La controversia
Alcuni appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza avevano promosso un giudizio amministrativo dinanzi al TAR per ottenere il riconoscimento di benefici economici connessi allo scatto anticipato per nascita di figlio. Poiché quel giudizio era rimasto pendente per molti anni, avevano ottenuto un primo indennizzo ex L. n. 89/2001 per la durata già maturata fino alla data della prima domanda di equa riparazione. Successivamente, ritenendo che il processo presupposto fosse continuato per altri mesi in modo irragionevole fino alla sua definizione, avevano presentato una seconda domanda di equa riparazione per l'ulteriore periodo. La Corte d'appello aveva però rigettato la richiesta, ritenendo che si trattasse di un frazionamento abusivo del credito indennitario e che la domanda potesse essere semplicemente integrata nel precedente giudizio. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, i ricorrenti denunciavano violazione dell'art. 6 CEDU e degli artt. 2, 2-bis e 4 L. n. 89/2001, sostenendo che: (i) la domanda di equa riparazione proposta in pendenza del processo presupposto consente di liquidare solo il segmento di ritardo già maturato al momento della proposizione; (ii) resta salva la possibilità di proporre una nuova domanda per il successivo periodo di ulteriore ritardo; (iii) non vi è abuso del processo né violazione della lealtà processuale quando il secondo credito indennitario non era ancora maturato al momento della prima liquidazione; (iv) il danno non patrimoniale da durata irragionevole è normalmente presunto una volta accertata la violazione del termine ragionevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che non fosse configurabile un abuso del processo né un illegittimo frazionamento del credito indennitario, perché al momento del primo decreto di liquidazione non era ancora maturato il credito relativo al periodo ulteriore di durata irragionevole poi fatto valere con la seconda domanda. Ha quindi cassato il decreto della Corte d'appello di Roma e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda attenendosi al principio per cui è ammissibile un'autonoma richiesta di equa riparazione per l'ulteriore protrarsi della durata irragionevole del processo presupposto successivamente al periodo già indennizzato. La Corte di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89
La violazione del termine ragionevole di durata del processo integra il presupposto per l'equa riparazione del danno non patrimoniale da irragionevole durata.
art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89
Richiamato quale norma di disciplina dell'indennizzo per durata irragionevole del processo.
art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89
La domanda di equa riparazione può essere proposta anche in pendenza del processo presupposto; tale facoltà non esclude la successiva azione per l'ulteriore ritardo maturato dopo la prima domanda o liquidazione.
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
Norma richiamata per l'opposizione al decreto che ha negato il secondo indennizzo.
art. 6, § 1 CEDU
Il diritto alla decisione in un tempo ragionevole va riconosciuto in relazione all'intera durata del giudizio presupposto.
Invocato dalla Corte d'appello per sostenere l'abuso del frazionamento; la Cassazione esclude che, nel caso concreto, vi sia stata violazione del dovere di lealtà processuale.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla Corte d'appello quale parametro del giusto processo; la Cassazione afferma che la proposizione di una seconda domanda, quando il nuovo credito non era ancora maturato, non lo viola.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel sistema dell'equa riparazione per durata irragionevole del processo, la domanda proposta quando il giudizio presupposto è ancora pendente può riguardare solo il segmento di ritardo già maturato alla data della domanda; ciò non impedisce di agire successivamente per il diverso e ulteriore periodo di ritardo che maturi dopo la prima liquidazione.
- Non è configurabile abuso del processo se la parte propone una nuova domanda di equa riparazione per un credito indennitario che non era ancora sorto al momento della precedente domanda o del precedente decreto di liquidazione.
- Il divieto di frazionamento del credito non impedisce la tutela separata di segmenti di danno non ancora maturati: ciò che conta è che al momento della prima azione il successivo credito non fosse esigibile o determinato.
- L'azione di equa riparazione mira a compensare l'intera durata irragionevole del processo presupposto, ma la sua tutela può essere articolata in più domande successive quando il giudizio presupposto continua nel tempo dopo la prima liquidazione.
- La valutazione di abuso del processo deve essere esclusa quando la scelta processuale della parte è imposta dalla non ancora maturazione dell'ulteriore credito e non risponde a un uso distorto o dilatorio dello strumento giudiziario.
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