Cassazione Civile, Ordinanza n. 35326/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca, da parte del consorzio di bonifica, di una concessione consorziale rilasciata in precedenza a un condominio per realizzare una soletta in cemento a copertura di una canaletta irrigua, con contestuale rilascio al comune di una nuova concessione sul medesimo sito per la realizzazione di una pista ciclabile. Il condominio ha impugnato l’atto di revoca davanti al giudice amministrativo, ma sia il TAR sia il Consiglio di Stato hanno respinto le domande, ritenendo la concessione originaria precaria, revocabile ad nutum, senza particolari oneri motivazionali e senza indennizzo. In cassazione il condominio ha dedotto, con due motivi, da un lato il diniego di giurisdizione e la violazione delle norme costituzionali e della legge sul procedimento amministrativo, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe negato tutela alla sua posizione giuridica e non avrebbe esaminato il contenuto concreto della concessione; dall’altro l’eccesso di potere giurisdizionale, lamentando che il giudice amministrativo si sarebbe sostituito all’amministrazione nella valutazione dell’interesse pubblico, violando il principio di separazione dei poteri, il giusto processo, l’imparzialità e la terzietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come motivi inerenti alla giurisdizione, in realtà investissero soltanto errori in iudicando o in procedendo sulla qualificazione del rapporto concessorio e sui suoi effetti. La sentenza del Consiglio di Stato, infatti, non aveva negato in astratto la tutela giurisdizionale della posizione del condominio né aveva sconfinato nel merito amministrativo: si era limitata a interpretare la concessione come precaria e, da ciò, a confermare la legittimità della revoca ad nutum senza specifico onere motivazionale o indennizzo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e alle ulteriori statuizioni previste in tema di contributo unificato e art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, non per errori di merito o di diritto interno.
È stata utilizzata la definizione anticipata del ricorso; la Corte ha condiviso la proposta di manifesta infondatezza/inammissibilità.
La Corte richiama la possibilità di applicare la duplice statuizione, anche in relazione a spese e sanzione processuale.
È stata disposta una condanna ulteriore in favore della controparte, in applicazione della disciplina sulla responsabilità aggravata.
artt. 1, 3, 7 e 21-quinquies L. 241/1990
Sono norme invocate dal ricorrente per contestare la revoca e l’asserita mancanza di adeguata tutela, ma la Corte rileva che la doglianza, così prospettata, non integra un vero motivo di giurisdizione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile soltanto per veri motivi inerenti alla giurisdizione, ossia quando il giudice amministrativo abbia oltrepassato i limiti esterni della propria giurisdizione o l’abbia erroneamente negata; non è invece consentito sindacare gli errores in iudicando o in procedendo sotto la veste del difetto di giurisdizione.
- Non vi è eccesso di potere giurisdizionale quando il giudice amministrativo, nell’ambito della propria giurisdizione di legittimità, interpreti il rapporto concessorio e ne faccia derivare conseguenze sulla revocabilità dell’atto, senza sostituirsi all’amministrazione nella scelta discrezionale.
- La dedotta mancata valorizzazione del concreto contenuto della concessione, o l’erronea lettura delle clausole che disciplinano la revoca, integra al più un vizio di giudizio sul merito della controversia, non un diniego di giurisdizione.
- La qualificazione di una concessione come precaria può comportare la revocabilità ad nutum, senza specifici oneri motivazionali e senza indennizzo, se tale è l’interpretazione accolta dai giudici di merito; la censura su tale interpretazione non apre di per sé la via al controllo delle Sezioni Unite.
- Il controllo della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato resta confinato alla verifica dei limiti esterni della giurisdizione e non include il sindacato sulla gravità dell’errore interpretativo o sulla correttezza della motivazione nel merito amministrativo.
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