Cassazione Penale, Ordinanza n. 26943/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato dal Tribunale e poi dalla Corte di appello di Bologna con sola riduzione della pena, ha ricorso per cassazione contro la conferma della responsabilità per rapina e porto abusivo di arma commessi il 23 aprile 2023. Ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la condotta sarebbe stata qualificabile come estorsione e non come rapina; (2) violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, invocando la decisione della Corte costituzionale n. 86/2024 e l'esiguità del danno patrimoniale; (3) vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, che sarebbero state negate solo per i precedenti penali; (4) violazione di legge sulla recidiva specifica e infraquinquennale, perché la motivazione sulla relativa valutazione sarebbe stata carente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto i primi due motivi non specifici e quindi indeducibili, perché meramente reiterativi di censure già respinte in appello; ha comunque affermato che la qualificazione giuridica come rapina era corretta e che il diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità era adeguatamente motivato. Ha inoltre giudicato il motivo sulle attenuanti generiche manifestamente infondato, essendo la motivazione di merito immune da evidenti illogicità. Infine, ha ritenuto inammissibile la censura sulla recidiva perché non dedotta previamente in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
richiamato per la qualificazione del fatto come rapina, ritenuta corretta dalla Corte
evocato dalla difesa come alternativa qualificazione in termini di estorsione; la Corte esclude la fondatezza della censura
norma incriminatrice del porto abusivo di arma, oggetto della conferma di merito
l'attenuante del fatto di lieve entità è stata ritenuta applicabile anche alla rapina in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, ma nel caso concreto è stata correttamente negata
sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale
richiamata per l'estensione dell'attenuante del fatto di lieve entità al reato di rapina
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
richiamato quale base delle censure di violazione di legge proposte dalla difesa
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato quale base delle censure di vizio di motivazione proposte dalla difesa
norma sulle attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato
richiamato per la valutazione del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche
richiamato per la preclusione in cassazione delle questioni non dedotte come motivi di appello
attenuante di minore gravità richiamata incidentalmente nella motivazione, i cui effetti sulla recidiva sarebbero stati neutralizzati dal giudizio di prevalenza
medesimo riferimento normativo della rapina, oggetto di contestazione e conferma
medesimo riferimento normativo dell'estorsione, prospettata dalla difesa come diversa qualificazione del fatto
richiamato in relazione ai diversi motivi di ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre pedissequamente censure già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata.
- La qualificazione del fatto come rapina o estorsione va valutata alla luce degli elementi fattuali accertati dal merito; in cassazione non è sufficiente proporre una diversa lettura del fatto se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica.
- L'attenuante del fatto di lieve entità, ove estesa dalla giurisprudenza o da pronunce costituzionali a un determinato reato, deve essere verificata in concreto sulla base delle circostanze del caso, e può essere esclusa con motivazione adeguata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della personalità del reo e del fatto, senza essere tenuto a confutare singolarmente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
- La censura sulla recidiva non è deducibile in cassazione quando non risulta proposta nei motivi di appello, operando la preclusione prevista dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26705/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26706/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26707/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26708/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26717/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26718/2026 del 16/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →