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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26943/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato dal Tribunale e poi dalla Corte di appello di Bologna con sola riduzione della pena, ha ricorso per cassazione contro la conferma della responsabilità per rapina e porto abusivo di arma commessi il 23 aprile 2023. Ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la condotta sarebbe stata qualificabile come estorsione e non come rapina; (2) violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, invocando la decisione della Corte costituzionale n. 86/2024 e l'esiguità del danno patrimoniale; (3) vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, che sarebbero state negate solo per i precedenti penali; (4) violazione di legge sulla recidiva specifica e infraquinquennale, perché la motivazione sulla relativa valutazione sarebbe stata carente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto i primi due motivi non specifici e quindi indeducibili, perché meramente reiterativi di censure già respinte in appello; ha comunque affermato che la qualificazione giuridica come rapina era corretta e che il diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità era adeguatamente motivato. Ha inoltre giudicato il motivo sulle attenuanti generiche manifestamente infondato, essendo la motivazione di merito immune da evidenti illogicità. Infine, ha ritenuto inammissibile la censura sulla recidiva perché non dedotta previamente in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    richiamato per la qualificazione del fatto come rapina, ritenuta corretta dalla Corte

  • art. 629 c.p.

    evocato dalla difesa come alternativa qualificazione in termini di estorsione; la Corte esclude la fondatezza della censura

  • art. 699, comma 2, c.p.

    norma incriminatrice del porto abusivo di arma, oggetto della conferma di merito

  • art. 311 c.p.

    l'attenuante del fatto di lieve entità è stata ritenuta applicabile anche alla rapina in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, ma nel caso concreto è stata correttamente negata

  • sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale

    richiamata per l'estensione dell'attenuante del fatto di lieve entità al reato di rapina

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    richiamato quale base delle censure di violazione di legge proposte dalla difesa

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato quale base delle censure di vizio di motivazione proposte dalla difesa

  • art. 62-bis c.p.

    norma sulle attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato

  • art. 133 c.p.

    richiamato per la valutazione del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    richiamato per la preclusione in cassazione delle questioni non dedotte come motivi di appello

  • art. 62 n. 4 c.p.

    attenuante di minore gravità richiamata incidentalmente nella motivazione, i cui effetti sulla recidiva sarebbero stati neutralizzati dal giudizio di prevalenza

  • art. 628 cod. pen.

    medesimo riferimento normativo della rapina, oggetto di contestazione e conferma

  • art. 629 cod. pen.

    medesimo riferimento normativo dell'estorsione, prospettata dalla difesa come diversa qualificazione del fatto

  • art. 606 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione ai diversi motivi di ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre pedissequamente censure già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata.
  • La qualificazione del fatto come rapina o estorsione va valutata alla luce degli elementi fattuali accertati dal merito; in cassazione non è sufficiente proporre una diversa lettura del fatto se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica.
  • L'attenuante del fatto di lieve entità, ove estesa dalla giurisprudenza o da pronunce costituzionali a un determinato reato, deve essere verificata in concreto sulla base delle circostanze del caso, e può essere esclusa con motivazione adeguata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della personalità del reo e del fatto, senza essere tenuto a confutare singolarmente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
  • La censura sulla recidiva non è deducibile in cassazione quando non risulta proposta nei motivi di appello, operando la preclusione prevista dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

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