Cassazione Penale, Ordinanza n. 00710/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Catanzaro, decidendo sull'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, aveva accolto la richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e rideterminato la pena in anni due di reclusione per il reato di omicidio colposo aggravato ex art. 589, comma 4, c.p. (fatto commesso il 21 dicembre 2014 a Vibo Valentia). L'imputato ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un motivo unitario, la violazione degli artt. 129 e 192 c.p.p., lamentando l'errata valutazione degli elementi di prova posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale. La Suprema Corte ha però rilevato che il ricorso era rivolto contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello per motivi non consentiti, poiché, in tale modulo decisorio, risultano precluse le doglianze sui motivi rinunciati e sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., restando deducibili solo questioni relative alla formazione del consenso, all'eventuale dissenso del P.G. o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, trattandosi di sentenza di appello resa ex art. 599-bis c.p.p. su concordato della pena, non fossero proponibili in cassazione censure che investono i motivi di merito rinunciati o il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La richiesta di concordato in appello comporta rinuncia agli altri eventuali motivi e limita il devolutum ai motivi concordati; il ricorso per cassazione non può devolvere censure sui motivi rinunciati o sull'omesso proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La mancata declaratoria di cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello, se la questione rientra tra i motivi rinunciati.
La doglianza sulla valutazione degli elementi di prova è stata reputata inammissibile perché attinente al merito rinunciato nel concordato in appello.
È il titolo di reato per cui la pena è stata rideterminata in appello mediante concordato.
La Corte richiama la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che consente la definizione concordata del giudizio di appello con effetti preclusivi sulle questioni rinunciate.
Ha reintrodotto il concordato in appello tramite l'art. 599-bis c.p.p., con effetti limitativi della cognizione del giudice e del successivo sindacato di legittimità.
art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017
È la disposizione che ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello.
sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di colpa.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di appello resa su concordato ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili in cassazione solo vizi inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le censure che investono motivi di appello rinunciati con il concordato, compresa la doglianza sulla mancata applicazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La definizione concordata del giudizio di appello produce un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione, nei limiti dei motivi oggetto dell'accordo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al ricorrente si applicano le conseguenze economiche previste, incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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