Cassazione Penale, Ordinanza n. 35573/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato è stato condannato per guida in stato di ebbrezza con applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza di condanna, ritenendo la decisione non appellabile perché emessa con applicazione dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada. La questione è quindi pervenuta in Cassazione come ricorso per cassazione. I motivi di impugnazione, per come descritti nella decisione, erano diretti a contestare la ricostruzione fattuale della sentenza, in particolare l'identificazione del reo, e a ottenere una riduzione del trattamento sanzionatorio; la Corte li ha qualificati come doglianze di merito, non scrutinabili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretta l'inappellabilità della sentenza di primo grado, perché il lavori di pubblica utilità applicato ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada ha natura di pena sostitutiva ai fini dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. Ha quindi qualificato i motivi come censure di fatto e comunque estranee al sindacato di legittimità, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 2, lett. c, e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992
Norma incriminatrice per la guida in stato di ebbrezza; nel caso concreto ha costituito il reato oggetto della condanna iniziale.
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992
I lavori di pubblica utilità sono considerati pena sostitutiva e, per effetto del rinvio contenuto nella norma, incidono sull'appellabilità della sentenza.
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
La sentenza che applica i lavori di pubblica utilità è inappellabile.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione quando l'impugnazione proposta come appello sia in realtà non consentita.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
I motivi articolati come doglianze di fatto non sono ammissibili nel ricorso per cassazione.
Consente la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 74
Richiamato come parametro di rinvio per la disciplina dei lavori di pubblica utilità.
art. 34, comma 1, lett. a, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., rilevando per l'inappellabilità della sentenza.
Massime di principio
- Quando la sentenza di primo grado applica i lavori di pubblica utilità previsti dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, tale misura va considerata pena sostitutiva anche ai fini dell'inappellabilità prevista dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
- Se contro una sentenza non appellabile viene proposto appello, il giudice dell'impugnazione deve trasmettere gli atti alla Corte di cassazione per la valutazione dell'atto come ricorso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
- In cassazione non sono deducibili censure che mirano a una nuova valutazione del fatto o a contestare l'identificazione dell'autore del reato, perché si tratta di doglianze di merito estranee al sindacato di legittimità.
- Sono inammissibili in cassazione i motivi che, pur formalmente presentati come violazioni di legge, tendono in realtà solo a ottenere una riduzione del trattamento sanzionatorio senza denunciare un vero vizio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo diversa ragione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35453/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35455/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35458/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35459/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35465/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35466/2025 del 30/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →