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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35573/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato è stato condannato per guida in stato di ebbrezza con applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza di condanna, ritenendo la decisione non appellabile perché emessa con applicazione dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada. La questione è quindi pervenuta in Cassazione come ricorso per cassazione. I motivi di impugnazione, per come descritti nella decisione, erano diretti a contestare la ricostruzione fattuale della sentenza, in particolare l'identificazione del reo, e a ottenere una riduzione del trattamento sanzionatorio; la Corte li ha qualificati come doglianze di merito, non scrutinabili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta l'inappellabilità della sentenza di primo grado, perché il lavori di pubblica utilità applicato ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada ha natura di pena sostitutiva ai fini dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. Ha quindi qualificato i motivi come censure di fatto e comunque estranee al sindacato di legittimità, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la sentenza di primo grado applica i lavori di pubblica utilità previsti dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, tale misura va considerata pena sostitutiva anche ai fini dell'inappellabilità prevista dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
  • Se contro una sentenza non appellabile viene proposto appello, il giudice dell'impugnazione deve trasmettere gli atti alla Corte di cassazione per la valutazione dell'atto come ricorso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
  • In cassazione non sono deducibili censure che mirano a una nuova valutazione del fatto o a contestare l'identificazione dell'autore del reato, perché si tratta di doglianze di merito estranee al sindacato di legittimità.
  • Sono inammissibili in cassazione i motivi che, pur formalmente presentati come violazioni di legge, tendono in realtà solo a ottenere una riduzione del trattamento sanzionatorio senza denunciare un vero vizio di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo diversa ragione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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