Cassazione Penale, Sentenza n. 3511/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Perez impugnava la sentenza di condanna per il reato richiamato dall'art. 642 c.p., contestando la carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sua identificazione (il teste Aiello lo avrebbe riconosciuto in foto "al 70%" ma non in aula) e sostenendo che la decisione si fondava su presunzioni sulla sua qualità di titolare/gestore dell'agenzia non confortate dalle deposizioni. Inoltre censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con una motivazione ritenuta generica e non tenente conto dell'incensuratezza dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi: la responsabilità di Perez è stata confermata dai giudici di merito sulla base di un quadro probatorio complessivo (querela della compagnia, dichiarazioni testimoniali ritenute attendibili, documentazione relativa a polizze falsificate e riscontri operativi presso l'agenzia di via dei Cimbri). La Corte ha ritenuto che l'identificazione dell'imputato non si fondasse esclusivamente sulla fotografia o sulla dichiarazione di Aiello ma su elementi integrativi (tra cui la constatazione, da parte degli operanti, della presenza dell'imputato quale gestore e di ulteriori polizze alterate) e che la motivazione della Corte territoriale fosse logica e coerente. Quanto alle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito che ha motivato il diniego con riferimento alla gravità e alla reiterazione del fatto (disponibilità di ulteriore documentazione falsificata). Conseguentemente la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per configurare il reato contestato: la condotta consisteva nella falsificazione di documenti e nella stipula di polizze con dati non veritieri al fine di ottenere un vantaggio assicurativo; la Corte ha ritenuto provata tale condotta sulla base degli elementi probatori acquisiti.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione: la Cassazione ha spiegato che l'omesso esame espresso di specifici profili non costituisce automaticamente vizio se le ragioni del rigetto risultano implicitamente comprese nella motivazione e compatibili con la ratio decidendi; il controllo del giudice di legittimità verifica l'esistenza e la 'resistenza' logica della motivazione e non consente la rinnovazione del giudizio di fatto.
L. n. 46 del 2006 (riforma art. 606 c.p.p.)
Richiamata per delineare il limite del sindacato della Cassazione: dopo la riforma il controllo si concentra sull'esistenza e sulla coerenza della motivazione e non sulla rivalutazione degli elementi di fatto, salvo vizi di diritto o di motivazione che rendano la decisione incomprensibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è il luogo per proporre una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti: occorre dimostrare un vizio di diritto o una mancanza essenziale della motivazione, non semplicemente sostenere che un'altra versione sia più plausibile.
- Quando l'identificazione dell'imputato è parziale o incerta (es. riconoscimento fotografico non confermato in aula), il giudice di merito può integrare la valutazione con altri elementi (testimonianze, documenti, riscontri operativi) per fondare la responsabilità; la difesa deve contestare specificamente la attendibilità degli elementi alternativi per prospettare errore valutativo rilevante.
- Il diniego delle attenuanti generiche rientra nell'area di discrezionalità del giudice di merito se motivato con riferimento alla gravità della condotta e agli elementi della personalità dell'imputato; per impugnarlo in Cassazione è necessario evidenziare una motivazione mancante, contraddittoria o illogica.
- La motivazione del giudice di merito deve essere comprensibile e logicamente coerente; omissioni non rilevanti o implicite non sono automaticamente vizi rilevanti ai fini della cassazione.
- Per una difesa efficace in casi di identificazione incerta è utile raccogliere elementi oggettivi e documentali che possano direttamente contrastare la ricostruzione probatoria (es. alibi documentale, attestazioni sull'intestazione dell'agenzia, dati ufficiali di proprietà del veicolo) e far emergere eventuali contraddizioni nelle deposizioni.
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