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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3511/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Perez impugnava la sentenza di condanna per il reato richiamato dall'art. 642 c.p., contestando la carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sua identificazione (il teste Aiello lo avrebbe riconosciuto in foto "al 70%" ma non in aula) e sostenendo che la decisione si fondava su presunzioni sulla sua qualità di titolare/gestore dell'agenzia non confortate dalle deposizioni. Inoltre censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con una motivazione ritenuta generica e non tenente conto dell'incensuratezza dell'imputato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi: la responsabilità di Perez è stata confermata dai giudici di merito sulla base di un quadro probatorio complessivo (querela della compagnia, dichiarazioni testimoniali ritenute attendibili, documentazione relativa a polizze falsificate e riscontri operativi presso l'agenzia di via dei Cimbri). La Corte ha ritenuto che l'identificazione dell'imputato non si fondasse esclusivamente sulla fotografia o sulla dichiarazione di Aiello ma su elementi integrativi (tra cui la constatazione, da parte degli operanti, della presenza dell'imputato quale gestore e di ulteriori polizze alterate) e che la motivazione della Corte territoriale fosse logica e coerente. Quanto alle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito che ha motivato il diniego con riferimento alla gravità e alla reiterazione del fatto (disponibilità di ulteriore documentazione falsificata). Conseguentemente la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    La norma è stata applicata per configurare il reato contestato: la condotta consisteva nella falsificazione di documenti e nella stipula di polizze con dati non veritieri al fine di ottenere un vantaggio assicurativo; la Corte ha ritenuto provata tale condotta sulla base degli elementi probatori acquisiti.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione: la Cassazione ha spiegato che l'omesso esame espresso di specifici profili non costituisce automaticamente vizio se le ragioni del rigetto risultano implicitamente comprese nella motivazione e compatibili con la ratio decidendi; il controllo del giudice di legittimità verifica l'esistenza e la 'resistenza' logica della motivazione e non consente la rinnovazione del giudizio di fatto.

  • L. n. 46 del 2006 (riforma art. 606 c.p.p.)

    Richiamata per delineare il limite del sindacato della Cassazione: dopo la riforma il controllo si concentra sull'esistenza e sulla coerenza della motivazione e non sulla rivalutazione degli elementi di fatto, salvo vizi di diritto o di motivazione che rendano la decisione incomprensibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non è il luogo per proporre una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti: occorre dimostrare un vizio di diritto o una mancanza essenziale della motivazione, non semplicemente sostenere che un'altra versione sia più plausibile.
  • Quando l'identificazione dell'imputato è parziale o incerta (es. riconoscimento fotografico non confermato in aula), il giudice di merito può integrare la valutazione con altri elementi (testimonianze, documenti, riscontri operativi) per fondare la responsabilità; la difesa deve contestare specificamente la attendibilità degli elementi alternativi per prospettare errore valutativo rilevante.
  • Il diniego delle attenuanti generiche rientra nell'area di discrezionalità del giudice di merito se motivato con riferimento alla gravità della condotta e agli elementi della personalità dell'imputato; per impugnarlo in Cassazione è necessario evidenziare una motivazione mancante, contraddittoria o illogica.
  • La motivazione del giudice di merito deve essere comprensibile e logicamente coerente; omissioni non rilevanti o implicite non sono automaticamente vizi rilevanti ai fini della cassazione.
  • Per una difesa efficace in casi di identificazione incerta è utile raccogliere elementi oggettivi e documentali che possano direttamente contrastare la ricostruzione probatoria (es. alibi documentale, attestazioni sull'intestazione dell'agenzia, dati ufficiali di proprietà del veicolo) e far emergere eventuali contraddizioni nelle deposizioni.

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