Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03119/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e poi in appello alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per fatto rientrante nell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due censure. Con la prima ha denunciato errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. e vizi di motivazione, sostenendo che la Corte di merito avrebbe riconosciuto la sua responsabilità per una condotta di spaccio di stupefacenti senza adeguato supporto probatorio. Con la seconda ha dedotto violazione dell'art. 75 D.P.R. 309/1990 e ulteriori vizi motivazionali, lamentando che la condotta sarebbe stata al più riconducibile all'uso personale della sostanza stupefacente e non a un'ipotesi penalmente rilevante di detenzione a fini di spaccio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la motivazione della sentenza d'appello, ma si limitassero a riproporre le medesime doglianze già formulate in appello e già motivate come infondate, senza una critica argomentata specifica del provvedimento impugnato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a base della condanna per condotta in materia di stupefacenti, confermata nei gradi di merito.

  • art. 192 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova e della responsabilità; la Corte non entra nel merito della doglianza per difetto di specifico confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato dal ricorrente per sostenere la qualificazione della condotta come uso personale anziché come reato; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato per il requisito di specificità dei motivi di impugnazione, la cui mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato per la conseguenza processuale dell'inammissibilità in caso di motivi non specifici o non deducibili in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata specificamente rivolta contro la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello non soddisfa il requisito di specificità dei motivi.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a lamentare in modo generico carenze, illogicità o contraddizioni della motivazione senza confrontarsi con gli argomenti effettivamente utilizzati dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di appello abbia motivatamente respinto le doglianze già formulate con l'impugnazione di merito, il ricorso per cassazione non può limitarsi a reiterarle, ma deve indicare specificamente gli errori di diritto o di fatto contenuti nella decisione impugnata.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.