Cassazione Civile, Ordinanza n. 31973/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava la domanda di riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione qualificata ad amianto. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva respinto la domanda ritenendo prescritto il diritto, perché tra la data in cui l'interessato avrebbe avuto consapevolezza dell'esposizione (individuata nella presentazione della domanda amministrativa all'Inail del 6.6.2005) e la domanda all'Inps del 25.9.2015 era decorso più di un decennio. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c. e ai principi generali in tema di consapevolezza per l'esercizio del diritto, sostenendo che la decorrenza della prescrizione non dovesse essere ancorata al 2005 ma a un momento successivo: in particolare al pensionamento (2013), anche per l'incertezza iniziale sulla competenza dell'Inail a rilasciare la certificazione ai lavoratori marittimi, oppure al più alla cessazione dell'esposizione qualificata all'amianto, avvenuta con l'ultimo sbarco del 18.5.2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il beneficio della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 sia autonomo rispetto al diritto alla pensione e che la prescrizione decorra dal momento in cui il lavoratore abbia consapevolezza dell'esposizione all'amianto, trattandosi di un diritto a sé e non di una mera componente del credito pensionistico. Ha però osservato che l'accertamento circa il momento di tale consapevolezza è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non censurabile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Poiché i motivi miravano in sostanza a ottenere una diversa decorrenza della prescrizione, senza dedurre un vizio di omesso esame di un fatto decisivo nei ristretti limiti consentiti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, legge n. 257/1992
Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere anche prima del pensionamento, incidendo sulle modalità di calcolo della prestazione pensionistica.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso del beneficio contributivo, ciò è stato collegato alla consapevolezza dell'esposizione all'amianto.
Richiamati in relazione al ragionamento presuntivo sul momento di acquisizione della consapevolezza dell'esposizione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato formalmente per denunciare violazione di legge, ma le censure si sono risolte in una contestazione del fatto accertato dal giudice di merito.
Il sindacato di legittimità sul fatto è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentita una rivalutazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
Richiamato per la procedura camerale non partecipata in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Base di riferimento per il contributo unificato cui è commisurato l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è un diritto autonomo rispetto alla pensione: la sua prescrizione decorre dal momento in cui l'assicurato acquisisce consapevolezza dell'esposizione, non dal pensionamento in sé.
- L'accertamento del momento in cui il lavoratore è divenuto consapevole dell'esposizione nociva è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, non è censurabile se non nei limiti del vizio di motivazione oggi consentito dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Non è consentito veicolare come violazione di legge una contestazione che, in realtà, mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una diversa decorrenza della prescrizione senza denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente soccombente è tenuto alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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