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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38936/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 1° aprile 2008 al 31 maggio 2013, con inquadramento superiore (quadro e impiegato direttivo secondo il CCNL di settore), nonché l'accertamento dell'illegittimità del recesso datoriale. Nel corso del giudizio la società datrice era fallita; il giudizio era stato interrotto e poi proseguito nei confronti del curatore, con improcedibilità delle domande di condanna patrimoniale da far valere al passivo. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda per difetto di prova del rapporto di lavoro. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c. per asserito uso indebito dei poteri istruttori officiosi su documenti tardivamente prodotti dalla società e per violazione del principio di non contestazione; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di documenti ritenuti decisivi per dimostrare l'inserimento nell'organizzazione aziendale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse, osservando che, anche a voler ipotizzare un non corretto esercizio dei poteri istruttori officiosi o una indebita rimessione in termini, ciò non avrebbe comunque colmato il mancato onere probatorio del lavoratore sulla subordinazione, già esclusa dai giudici di merito. Ha inoltre escluso la denunciata violazione del principio di non contestazione, perché il ricorrente non aveva specificato i presupposti di una puntuale allegazione dei fatti e perché l'apprezzamento della non contestazione spetta al giudice di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per la presenza di una doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., non superata dall'indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito; inoltre, la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sul trattamento delle prove e sul principio di disponibilità della prova, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per denunciare una pretesa errata valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato un vizio idoneo a superare l'inammissibilità

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato con riferimento ai poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro, la cui eventuale errata applicazione non avrebbe comunque colmato il difetto di prova del fatto costitutivo

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato con riferimento ai poteri istruttori e all'acquisizione di documenti nel rito del lavoro; la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il motivo sul preteso omesso esame di documenti è stato escluso perché, nel caso di doppia conforme, il vizio è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    è stata applicata la regola della doppia conforme, preclusiva del motivo ex art. 360, n. 5, salvo dimostrazione della diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale non partecipato per la trattazione del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    evocato implicitamente nel ragionamento sull'onere probatorio del lavoratore circa il fatto costitutivo del rapporto subordinato

Massime di principio

  • Chi agisce per l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato deve provare i fatti costitutivi della subordinazione; l'eventuale errore del giudice nell'uso dei poteri istruttori officiosi non è di per sé decisivo se la prova del fatto costitutivo resta comunque mancante.
  • Il principio di non contestazione opera solo se i fatti siano stati specificamente e puntualmente allegati; l'accertamento della non contestazione è rimesso al giudice di merito.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una rivalutazione complessiva del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La censura su documenti asseritamente decisivi è inammissibile quando si risolve nella sollecitazione di una nuova valutazione delle prove e non individua un fatto storico decisivo omesso nei termini richiesti dal giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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