Cassazione Civile, Ordinanza n. 08883/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Nel giudizio di merito una parte aveva proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale, definito con ordinanza poi confermata in appello. La parte soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo tre censure: con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e con il secondo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha contestato l'inesistenza, nullità o erroneità della notificazione del ricorso di primo grado; con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha lamentato la violazione del principio del contraddittorio in ragione del vizio della notificazione dell'atto introduttivo. In sede di verifica preliminare, però, è emerso che nel deposito telematico non era stata prodotta una copia autentica leggibile della sentenza impugnata: l'allegato indicato come copia della sentenza era in realtà un file di sistema non contenente la decisione. La parte ricorrente ha sostenuto la procedibilità del ricorso richiamando altri documenti del fascicolo, la richiesta di trasmissione del fascicolo e la trascrizione del contenuto della sentenza nel ricorso, ma tali elementi non sono stati ritenuti idonei a supplire al difetto di deposito della copia autentica.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta del consigliere delegato e ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito, a pena di improcedibilità, della copia autentica della sentenza impugnata ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha ritenuto irrilevanti sia la presenza di altri atti nel fascicolo di parte contenenti la sentenza non autenticata, sia l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, sia la riproduzione del contenuto della decisione nel ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c. e dell'art. 380-bis c.p.c., al pagamento di Euro 2.000 in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento sommario di primo grado definito dal Tribunale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato dal ricorrente per il primo motivo di cassazione in relazione alla notificazione del ricorso introduttivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato dal ricorrente per denunciare violazioni di legge e del principio del contraddittorio.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
richiede, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata; la conoscenza della decisione attraverso altri atti non è sufficiente.
consente la definizione camerale in conformità alla proposta del consigliere delegato; nel caso ha fondato anche la condanna prevista per il mancato adeguamento alla proposta confermata.
richiamato per l'assegnazione del ricorso alla trattazione camerale.
è stata applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende quale reazione all'abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
comporta, in caso di esito sfavorevole del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è requisito processuale essenziale: la sua mancanza determina improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
- La produzione di altri atti del fascicolo, la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio o la trascrizione del contenuto della decisione nel ricorso non possono sostituire il deposito della copia autentica della sentenza impugnata.
- Se la copia depositata è un file non leggibile o un mero file di sistema, essa non soddisfa il requisito del deposito della sentenza impugnata in copia autentica.
- La condanna prevista dall'art. 96, ultimo comma, c.p.c. può essere pronunciata anche in assenza di difese della parte intimata quando il ricorso si riveli definito in conformità alla proposta del consigliere, avendo funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali defatigatori.
- In caso di ricorso dichiarato improcedibile, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08863/2024 del 04/04/2024
- ordinanza_civile · 4 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08864/2024 del 04/04/2024
- ordinanza_civile · 4 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08865/2024 del 04/04/2024
- ordinanza_civile · 4 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08866/2024 del 04/04/2024
- ordinanza_civile · 4 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08867/2024 del 04/04/2024
- ordinanza_civile · 4 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08868/2024 del 04/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →