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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08883/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Nel giudizio di merito una parte aveva proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale, definito con ordinanza poi confermata in appello. La parte soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo tre censure: con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e con il secondo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha contestato l'inesistenza, nullità o erroneità della notificazione del ricorso di primo grado; con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha lamentato la violazione del principio del contraddittorio in ragione del vizio della notificazione dell'atto introduttivo. In sede di verifica preliminare, però, è emerso che nel deposito telematico non era stata prodotta una copia autentica leggibile della sentenza impugnata: l'allegato indicato come copia della sentenza era in realtà un file di sistema non contenente la decisione. La parte ricorrente ha sostenuto la procedibilità del ricorso richiamando altri documenti del fascicolo, la richiesta di trasmissione del fascicolo e la trascrizione del contenuto della sentenza nel ricorso, ma tali elementi non sono stati ritenuti idonei a supplire al difetto di deposito della copia autentica.

La decisione

La Corte ha condiviso la proposta del consigliere delegato e ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito, a pena di improcedibilità, della copia autentica della sentenza impugnata ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha ritenuto irrilevanti sia la presenza di altri atti nel fascicolo di parte contenenti la sentenza non autenticata, sia l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, sia la riproduzione del contenuto della decisione nel ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c. e dell'art. 380-bis c.p.c., al pagamento di Euro 2.000 in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è requisito processuale essenziale: la sua mancanza determina improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
  • La produzione di altri atti del fascicolo, la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio o la trascrizione del contenuto della decisione nel ricorso non possono sostituire il deposito della copia autentica della sentenza impugnata.
  • Se la copia depositata è un file non leggibile o un mero file di sistema, essa non soddisfa il requisito del deposito della sentenza impugnata in copia autentica.
  • La condanna prevista dall'art. 96, ultimo comma, c.p.c. può essere pronunciata anche in assenza di difese della parte intimata quando il ricorso si riveli definito in conformità alla proposta del consigliere, avendo funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali defatigatori.
  • In caso di ricorso dichiarato improcedibile, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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