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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17191/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per concorso nella detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Il ricorrente sosteneva che la motivazione sulla responsabilità fosse solo apparente o meramente assertiva e chiedeva una diversa qualificazione del fatto come favoreggiamento personale. In via subordinata lamentava il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; contestava inoltre il mancato giudizio di prevalenza o di disapplicazione della recidiva, il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha ritenuto la sentenza d'appello correttamente motivata e immune da manifesta illogicità, osservando che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito istruttorio non consentita in sede di legittimità. È stata confermata la responsabilità per concorso nella detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, la non configurabilità del favoreggiamento personale, l'esclusione del fatto di lieve entità, il diniego dell'art. 131-bis c.p., nonché le valutazioni su recidiva, attenuanti generiche e pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 81 cpv. c.p.

    Richiamato quale base della continuazione contestata unitamente al concorso di persone.

  • art. 110 c.p.

    Usato per fondare il concorso di persone nel reato di detenzione di stupefacenti.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice per la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, confermata in primo e secondo grado.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La Corte esclude la qualificazione del fatto come lieve entità per il peso, la varietà della droga, l'organizzazione di mezzi e persone e il contesto di una piazza di spaccio.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa sia per la cornice edittale del reato contestato, sia per le concrete modalità della condotta.

  • art. 81 cpv. c.p.

    Il richiamo testuale alla continuazione non incide sulla tenuta della motivazione confermata in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è censurabile la sentenza che, pur sinteticamente, affronti in modo coerente e non manifestamente illogico tutte le questioni dedotte in appello; le doglianze che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
  • La condotta di chi, pur non detenendo materialmente lo stupefacente in ogni momento, concorra consapevolmente nella disponibilità del mezzo che lo contiene e agisca per spostarlo al fine di preservarne il carico integra concorso nella detenzione a fini di spaccio, non favoreggiamento personale.
  • Il fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 va escluso quando il quantitativo di droga sia rilevante, vi sia pluralità di sostanze, organizzazione anche rudimentale di mezzi e persone e inserimento in un contesto di spaccio strutturato.
  • La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la cornice edittale del reato non la consenta e, comunque, le modalità concrete della condotta ne evidenzino una significativa offensività.
  • Le valutazioni su recidiva, attenuanti generiche e dosimetria della pena sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di personeParticolare tenuità del fatto

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