Sentenza n. 9362/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del decreto n. 2092 del 21 maggio 2025 notificato in pari data, con cui il Ministero dell'Interno ha disposto, in sede di scorrimento della graduatoria, l'esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del fuoco del Corpo dei Vigili del fuoco; - del verbale n. 195 del 9 maggio 2025, siccome menzionato nel decreto suindicato, con cui la Commissione ha ritenuto sussistente la causa di esclusione del “deficit dell'acutezza visiva naturale” avendo riscontrato un “(VN OD 05/10 - VN OS 05/10)”, come tale foriero di inidoneità ex D.M. 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, comma 1, lettera e), punto 1; - di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, compresa la scheda medica ed ogni atto correlato, laddove risulti comunque lesivo dell'interesse del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, unitamente al verbale della Commissione medica che aveva rilevato un deficit dell'acutezza visiva naturale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, deducendo la falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera e), del d.m. 4 novembre 2019, n. 166, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. L'amministrazione aveva ritenuto sussistente il deficit dell'acutezza visiva naturale sulla base della misurazione VN OD 05/10 e VN OS 05/10. Il ricorrente ha contestato l'attendibilità dell'accertamento medico concorsuale, producendo documentazione sanitaria di una struttura pubblica, acquisita in prossimità della visita concorsuale, dalla quale risultava l'erroneità della misurazione amministrativa. L'amministrazione ha sostenuto che la diversa misurazione avrebbe potuto dipendere da un successivo intervento di chirurgia refrattiva. Il TAR ha disposto una verificazione affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, chiedendo di accertare sia l'idoneità dell'interessato sia l'eventuale esecuzione di interventi correttivi successivi alla visita concorsuale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di esclusione e gli atti presupposti. La verificazione ha accertato che l'acuità visiva naturale e corretta del ricorrente era compatibile con i requisiti normativi e che egli era idoneo al concorso. È stato inoltre escluso che la differenza tra la misurazione concorsuale e quelle successive fosse dovuta a un intervento di chirurgia refrattiva eseguito nel periodo intermedio. Il Collegio ha ritenuto attendibili le risultanze della verificazione, non contestate dall'amministrazione né quanto alle modalità dell'esame né quanto ai criteri applicati, e ha concluso che l'esclusione era verosimilmente dipesa da un difetto di istruttoria. Ha quindi ordinato all'amministrazione di rimuovere la riserva apposta sulla posizione del ricorrente in esecuzione dell'ordinanza cautelare e di dare esecuzione alla sentenza. Le spese processuali sono state compensate, mentre l'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di verificazione, liquidate in 500 euro.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lettera e), punto 1, d.m. 4 novembre 2019, n. 166
«deficit dell'acutezza visiva naturale»
La disposizione individua il deficit dell'acutezza visiva naturale quale causa di inidoneità rilevante ai fini dell'esclusione dalla procedura di reclutamento.
In combinato con l'art. 66 c.p.a., ha costituito la base processuale per disporre la verificazione medica.
Ha consentito al TAR di disporre la verificazione necessaria ad accertare l'effettiva sussistenza della causa di inidoneità contestata.
art. 1, commi 287, 289 e 295, l. n. 205/2017
Richiamati quali disposizioni che stabiliscono i limiti della procedura speciale di reclutamento cui il ricorrente partecipava.
art. 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139
Richiamato quale disposizione relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della procedura.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha giustificato l'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando l'esclusione da una procedura concorsuale è fondata su un accertamento medico contestato da documentazione sanitaria attendibile e prossima temporalmente alla visita concorsuale, il giudice può disporre una verificazione per accertare l'effettiva sussistenza della causa di inidoneità.
- Le risultanze di una verificazione disposta dal giudice possono prevalere sull'accertamento medico concorsuale quando provano la compatibilità delle condizioni dell'interessato con i requisiti normativi e l'amministrazione non contesta né le modalità dell'esame né i criteri applicati.
- La differenza tra l'esito della visita medica concorsuale e quello di successive verifiche non può essere giustificata dalla mera ipotesi di un intervento medico correttivo quando la verificazione esclude la presenza di segni strumentali di tale intervento.
- L'accertamento medico concorsuale viziato da insufficiente verifica dell'effettiva condizione fisica dell'aspirante integra un difetto di istruttoria e rende illegittima l'esclusione fondata su tale accertamento.
- L'annullamento dell'esclusione comporta l'obbligo dell'amministrazione di rimuovere la riserva apposta sulla posizione del candidato in esecuzione di una precedente ammissione cautelare, quando la verificazione abbia definitivamente escluso la causa di inidoneità.
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