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Sentenza

Sentenza n. 9362/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - del decreto n. 2092 del 21 maggio 2025 notificato in pari data, con cui il Ministero dell'Interno ha disposto, in sede di scorrimento della graduatoria, l'esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del fuoco del Corpo dei Vigili del fuoco; - del verbale n. 195 del 9 maggio 2025, siccome menzionato nel decreto suindicato, con cui la Commissione ha ritenuto sussistente la causa di esclusione del “deficit dell'acutezza visiva naturale” avendo riscontrato un “(VN OD 05/10 - VN OS 05/10)”, come tale foriero di inidoneità ex D.M. 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, comma 1, lettera e), punto 1; - di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, compresa la scheda medica ed ogni atto correlato, laddove risulti comunque lesivo dell'interesse del ricorrente.

Giustizia amministrativa202508402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, unitamente al verbale della Commissione medica che aveva rilevato un deficit dell'acutezza visiva naturale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, deducendo la falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera e), del d.m. 4 novembre 2019, n. 166, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. L'amministrazione aveva ritenuto sussistente il deficit dell'acutezza visiva naturale sulla base della misurazione VN OD 05/10 e VN OS 05/10. Il ricorrente ha contestato l'attendibilità dell'accertamento medico concorsuale, producendo documentazione sanitaria di una struttura pubblica, acquisita in prossimità della visita concorsuale, dalla quale risultava l'erroneità della misurazione amministrativa. L'amministrazione ha sostenuto che la diversa misurazione avrebbe potuto dipendere da un successivo intervento di chirurgia refrattiva. Il TAR ha disposto una verificazione affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, chiedendo di accertare sia l'idoneità dell'interessato sia l'eventuale esecuzione di interventi correttivi successivi alla visita concorsuale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di esclusione e gli atti presupposti. La verificazione ha accertato che l'acuità visiva naturale e corretta del ricorrente era compatibile con i requisiti normativi e che egli era idoneo al concorso. È stato inoltre escluso che la differenza tra la misurazione concorsuale e quelle successive fosse dovuta a un intervento di chirurgia refrattiva eseguito nel periodo intermedio. Il Collegio ha ritenuto attendibili le risultanze della verificazione, non contestate dall'amministrazione né quanto alle modalità dell'esame né quanto ai criteri applicati, e ha concluso che l'esclusione era verosimilmente dipesa da un difetto di istruttoria. Ha quindi ordinato all'amministrazione di rimuovere la riserva apposta sulla posizione del ricorrente in esecuzione dell'ordinanza cautelare e di dare esecuzione alla sentenza. Le spese processuali sono state compensate, mentre l'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di verificazione, liquidate in 500 euro.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando l'esclusione da una procedura concorsuale è fondata su un accertamento medico contestato da documentazione sanitaria attendibile e prossima temporalmente alla visita concorsuale, il giudice può disporre una verificazione per accertare l'effettiva sussistenza della causa di inidoneità.
  • Le risultanze di una verificazione disposta dal giudice possono prevalere sull'accertamento medico concorsuale quando provano la compatibilità delle condizioni dell'interessato con i requisiti normativi e l'amministrazione non contesta né le modalità dell'esame né i criteri applicati.
  • La differenza tra l'esito della visita medica concorsuale e quello di successive verifiche non può essere giustificata dalla mera ipotesi di un intervento medico correttivo quando la verificazione esclude la presenza di segni strumentali di tale intervento.
  • L'accertamento medico concorsuale viziato da insufficiente verifica dell'effettiva condizione fisica dell'aspirante integra un difetto di istruttoria e rende illegittima l'esclusione fondata su tale accertamento.
  • L'annullamento dell'esclusione comporta l'obbligo dell'amministrazione di rimuovere la riserva apposta sulla posizione del candidato in esecuzione di una precedente ammissione cautelare, quando la verificazione abbia definitivamente escluso la causa di inidoneità.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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