Cassazione Penale, Sentenza n. 16699/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Pisa che aveva dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di ricettazione, dopo aver riconosciuto l'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto (quarto comma dell'art. 648 c.p.). Il ricorrente ha sostenuto che l'attenuante speciale prevista dall'art. 648, comma 4, non incide sul calcolo della prescrizione ex art. 157 c.p., pertanto la dichiarazione di estinzione per prescrizione era errata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha stabilito che la particolare tenuità prevista dall'art. 648, comma 4, è una attenuante speciale e non configura una fattispecie autonoma che riduca il termine di prescrizione. Ha quindi interpretato il termine di prescrizione per il reato di ricettazione come di 10 anni (calcolato sul massimo edittale e con l'aumento previsto ex art. 161 c.p.), concludendo che il reato non era ancora prescritto alla data in esame. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Firenze per il giudizio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 codice penale (comma 4)
attenuante speciale del fatto di particolare tenuità prevista dal quarto comma dell'articolo 648 codice penale
Riconosciuta come attenuante speciale che non determina una fattispecie autonoma né incide sul calcolo della prescrizione.
Norma di riferimento per il calcolo della prescrizione; la Corte ha affermato che l'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4, non modifica il computo della prescrizione previsto da questa norma.
Richiamato dalla Corte per giustificare l'incremento del termine di prescrizione (la Corte ha calcolato la prescrizione in 10 anni, indicando un aumento ex art. 161 c.p.).
art. 569, comma 4, codice di procedura penale
art. 569 comma 4 cod.proc.pen.
Disposizione che consente la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello competente quando la Cassazione annulla con rinvio in presenza di impugnazione 'per saltum'; la Corte ha disposto l'invio alla Corte d'Appello di Firenze ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- L'attenuante speciale della particolare tenuità (art. 648, comma 4, c.p.) non costituisce una fattispecie autonoma né riduce il termine di prescrizione: ai fini del computo si deve partire dal massimo edittale della fattispecie base.
- Il calcolo della prescrizione segue le regole generali dell'art. 157 c.p. e tiene conto degli aumenti o diminuzioni previsti da altre norme (es. aumenti ex art. 161 c.p.), ma non è influenzato dal mero riconoscimento di un'attenuante speciale, salvo che la norma disponga diversamente.
- Se il giudice di merito dichiara estinto il reato per prescrizione avendo errato il principio di calcolo (per es. avendo considerato come autonomamente riduttiva un'attenuante speciale), il Procuratore generale può ottenere l'annullamento della sentenza in Cassazione e il rinvio per nuovo giudizio.
- In caso di impugnazione 'per saltum' accolta dalla Cassazione, gli atti vengono trasmessi alla Corte d'Appello competente ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p., che procederà al nuovo esame.
- Nei casi simili è essenziale verificare se le riduzioni applicate influiscono sul massimo edittale ai fini della prescrizione: attenuanti speciali non esplicitamente previste come idonee a ridurre il termine di prescrizione non dovrebbero essere considerate nel calcolo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16566/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16567/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16570/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16571/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16572/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16573/2023 del 19/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →