Cassazione Penale, Sentenza n. 12678/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P., per presunta mancata dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.; il ricorrente ha invece prodotto l'istanza contenente l'elezione di domicilio in Castel Mella (BS), via Monet n. 35.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che l'istanza sottoscritta dal condannato riportava l'elezione di domicilio nella prima riga, soddisfacendo il requisito di ammissibilità dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ha spiegato che la norma è di interpre- tazione letterale e obbligatoria, ma che la questione dell'effettiva reperibilità è distinta e va valutata nel merito dal Tribunale di sorveglianza. Conseguentemente la Corte ha annullato il decreto impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Brescia per il nuovo esame dell'istanza.
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma in senso letterale: il condannato non detenuto che richiede misure alternative deve dichiarare o eleggere domicilio a pena di inammissibilità; l'obbligo sussiste anche se l'istanza è presentata dal difensore.
Norma richiamata quale riferimento all'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte distingue tra il requisito formale di domicilio per l'ammissibilità e la questione sostanziale della reperibilità, necessaria per l'effettiva applicazione della misura.
Massime di principio
- Per le istanze di misure alternative presentate dal condannato non detenuto, la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. è requisito formale obbligatorio: va indicata chiaramente nell'atto, altrimenti l'istanza è inammissibile.
- L'elezione di domicilio deve risultare nell'istanza stessa (non in documenti separati o solo verbalmente); la presenza della dichiarazione nell'atto soddisfa il requisito formale.
- Se l'istanza è depositata dal difensore, l'obbligo di indicare domicilio permane e la sua omissione continua a sanzionarsi con l'inammissibilità.
- La dichiarazione di domicilio non equivale automaticamente alla prova della "reperibilità" effettiva: il Tribunale di sorveglianza può comunque valutare l'irreperibilità del richiedente come motivo ostativo all'applicazione della misura alternativa.
- Se viene emesso un decreto di inammissibilità nonostante sia documentata l'elezione di domicilio, il ricorso per cassazione è percorribile e può condurre all'annullamento del provvedimento e al rinvio per nuovo esame.
- Chi chiede l'affidamento in prova dovrebbe, oltre a eleggere domicilio, predisporre elementi che dimostrino la propria disponibilità a mantenere contatti con i servizi sociali (per prevenire valutazioni negative sulla reperibilità).
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