Cassazione Penale, Sentenza n. 06217/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto negativo di competenza relativo a un incidente di esecuzione proposto dal condannato Francesco Damato per la rideterminazione della pena a seguito di parziale depenalizzazione. Il Tribunale di Trani aveva ritenuto che la riforma operata in appello fosse di carattere strutturale e che, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., la competenza dovesse spettare al giudice di secondo grado; la Corte di appello di Bari si era declarata funzionalmente incompetente e ha sollevato il conflitto nei confronti del Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha affermato la competenza del Tribunale di Trani. Ha motivato che, secondo consolidata giurisprudenza (Sez. 1, n. 34030/2020), quando la decisione di appello ha inciso soltanto sulla pena (es. concessione della sospensione condizionale o della non menzione nel certificato penale) senza modificare il contenuto sostanziale della decisione di primo grado, la competenza esecutiva resta del giudice di primo grado ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen. Pertanto la Corte ordina la trasmissione immediata degli atti al Tribunale di Trani.
Norme richiamate
Norma richiamata per il rimando dei giudizi di conflitto di competenza alla Corte di cassazione; usata per giustificare la rimessione degli atti a questa Corte.
Richiamato insieme all'art. 28 come base procedurale per la risoluzione del conflitto di competenza.
Principale criterio di ripartizione della competenza in materia di esecuzione: mantiene la competenza esecutiva del giudice di primo grado quando la decisione impugnata o riformata ha inciso soltanto sulla determinazione della pena, escludendo il trasferimento della competenza al giudice d'appello in tale ipotesi.
Richiamato come riferimento alle circostanze che incidono sulla determinazione della pena; la valutazione prognostica effettuata in appello si fonda sulle stesse circostanze previste da questa norma, confermando il carattere non sostanziale della riforma quando riguarda solo la pena.
comma 1-bis, seconda proposizione, lett. a)
Norma richiamata per giustificare lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta in mancanza di diversa sollecitazione delle parti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 34030 del 01/10/2020
Precedente interpretativo adottato come parametro: quando l'appello ha limitato la sua riforma alla pena (concessione di benefici ovvero non menzione o sospensione condizionale), la competenza esecutiva resta del giudice di primo grado.
Massime di principio
- Se l'appello modifica solo la pena (es. concede benefici come sospensione condizionale o evita la menzione), la competenza per l'incidente di esecuzione resta del giudice di primo grado ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
- Occorre distinguere tra riforme 'sostanziali' della decisione (che possono spostare la competenza) e riforme 'quantitative' o di pena: solo le prime giustificano il trasferimento della competenza esecutiva al giudice d'appello.
- La valutazione prognostica sulla condotta del reo successiva al processo, se usata in appello per motivare benefici sulla pena, non costituisce mutamento sostanziale della decisione di primo grado.
- In caso di rifiuto concorrente di due giudici a provvedere e conseguente stasi del procedimento, il conflitto di competenza è ammissibile e la Corte di cassazione può decidere e assegnare la competenza.
- Per evitare incertezze, il giudice che ritiene la riforma di merito meramente relativa alla pena dovrebbe valorizzare il precedente Cassazione n. 34030/2020 e motivare perché la modifica non incide sul contenuto sostanziale della sentenza di primo grado.
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